IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la  direttiva  93/13/CEE
del Consiglio e le direttive 98/6/CE,  2005/29/CE  e  2011/83/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per una  migliore  applicazione  e
una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla  protezione
dei consumatori; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021» e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle  imprese  e  del
made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Alla parte II, titolo II, capo III, del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, la rubrica  della  sezione  I  e'  sostituita
dalla seguente: «Indicazione dei prezzi». 
  2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto  legislativo  n.  206  del
2005, e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). - 1. Ogni annuncio
di riduzione di prezzo indica  il  prezzo  precedente  applicato  dal
professionista  per   un   determinato   periodo   di   tempo   prima
dell'applicazione di tale riduzione. 
    2.  Per  prezzo  precedente  si  intende  il  prezzo  piu'  basso
applicato dal professionista alla  generalita'  dei  consumatori  nei
trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo. 
    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  ai  prodotti
agricoli e alimentari deperibili di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 198. 
    4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da  meno  di
trenta giorni, il professionista e' tenuto ad indicare il periodo  di
tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.  Fanno  eccezione  i
"prezzi  di  lancio",  caratterizzati  da   successivi   annunci   di
incremento di prezzo,  non  soggetti  alla  disciplina  del  presente
articolo. 
    5. Nel caso in cui la riduzione di  prezzo  sia  progressivamente
aumentata,  durante  una   medesima   campagna   di   vendita   senza
interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e,
per le riduzioni successive, il prezzo precedente e' il prezzo  senza
la riduzione anteriore alla prima  applicazione  della  riduzione  di
prezzo. 
    6.   Il   presente   articolo   si   applica   anche   ai    fini
dell'individuazione del prezzo  normale  di  vendita  da  esporre  in
occasione delle vendite  straordinarie  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.  Il  presente
articolo non si applica alle vendite sottocosto di  cui  all'articolo
15, comma 7, del citato decreto legislativo n.  114  del  1998  e  il
prezzo di vendita al pubblico sottocosto non  rileva  ai  fini  della
individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2. 
    7. Chiunque  violi  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
22, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  114  del  1998,  da
irrogare con le modalita' ivi previste e tenuto  conto  dei  seguenti
criteri: 
      a) natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
      b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare
il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
      c)   eventuali   violazioni   commesse   in   precedenza    dal
professionista; 
      d) i benefici finanziari conseguiti o le  perdite  evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
      e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione
in altri Stati membri in casi transfrontalieri  in  cui  informazioni
relative a tali sanzioni sono disponibili  attraverso  il  meccanismo
istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017; 
      f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti  applicabili
alle circostanze del caso.». 
  3. All'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n.  206
del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) "prodotto": qualsiasi bene  o  servizio,  compresi  i  beni
immobili, i servizi digitali  e  il  contenuto  digitale,  nonche'  i
diritti e gli obblighi;»; 
    b) dopo la lettera n), sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «n-bis) "classificazione":  rilevanza  relativa  attribuita  ai
prodotti,   come   illustrato,   organizzato   o    comunicato    dal
professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici  usati  per  tale
presentazione, organizzazione o comunicazione; 
      n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un  software,
compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da  o
per  conto  del  professionista,  che  permette  ai  consumatori   di
concludere  contratti  a  distanza   con   altri   professionisti   o
consumatori.». 
  4. All'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n.  206
del 2005, dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
    «b-bis) una qualsivoglia attivita' di marketing che  promuova  un
bene, in uno Stato membro dell'Unione europea,  come  identico  a  un
bene commercializzato in altri Stati membri, mentre  questo  bene  ha
una composizione o caratteristiche significativamente diverse,  salvo
laddove cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.». 
  5. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 206 del  2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) le modalita' di pagamento, consegna ed  esecuzione  qualora
esse  siano  difformi  dagli   obblighi   imposti   dalla   diligenza
professionale;»; 
    b) al comma 4, dopo la  lettera  e)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
      «e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se  il  terzo
che offre i prodotti e' un professionista o meno,  sulla  base  della
dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.»; 
    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Nel  caso  in  cui  sia  fornita  ai  consumatori   la
possibilita' di cercare prodotti offerti da professionisti diversi  o
da consumatori sulla base  di  una  ricerca  sotto  forma  di  parola
chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal  luogo  in  cui  le
operazioni  siano  poi  effettivamente  concluse,  sono   considerate
rilevanti le informazioni generali, rese disponibili  in  un'apposita
sezione dell'interfaccia online che  sia  direttamente  e  facilmente
accessibile dalla pagina in cui sono  presentati  i  risultati  della
ricerca,  in  merito  ai  parametri  principali  che  determinano  la
classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato
della  sua  ricerca  e  all'importanza  relativa  di  tali  parametri
rispetto ad altri parametri. Il presente  comma  non  si  applica  ai
fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo
2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio.»; 
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni
dei  consumatori  sui  prodotti,  sono   considerate   rilevanti   le
informazioni  che  indicano  se  e  in  che  modo  il  professionista
garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che
hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.». 
  6. All'articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n.  206
del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
      «m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una  ricerca
online del  consumatore  senza  che  sia  chiaramente  indicato  ogni
eventuale annuncio pubblicitario a pagamento  o  pagamento  specifico
per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di
tali risultati;»; 
    b) dopo la lettera bb) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi,  se  il
professionista ha acquistato  tali  biglietti  utilizzando  strumenti
automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero
di biglietti che una persona puo' acquistare o qualsiasi altra  norma
applicabile all'acquisto di biglietti; 
      bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono  inviate
da consumatori che hanno effettivamente utilizzato  o  acquistato  il
prodotto  senza  adottare  misure  ragionevoli  e  proporzionate  per
verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; 
      bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona  giuridica  o
fisica  di  inviare,  recensioni  di  consumatori   false   o   falsi
apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a  recensioni
di consumatori o ad apprezzamenti  sui  media  sociali,  al  fine  di
promuovere prodotti.». 
  7. All'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 206 del  2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Con il  provvedimento  che  vieta  la  pratica  commerciale
scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro  a  10.000.000  euro,  tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione ed  anche  delle
condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso  di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi  3  e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma  dell'articolo  21
del  regolamento  (UE)  2017/2394  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 12 dicembre 2017,  l'importo  massimo  della  sanzione
irrogata dall'Autorita' e' pari al 4 per cento  del  fatturato  annuo
del professionista realizzato in Italia  ovvero  negli  Stati  membri
dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo  non  siano  disponibili,  l'importo
massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e' pari a 2.000.000 di
euro. 
      9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai  commi
9 e 9-bis, l'Autorita' tiene conto,  ove  appropriato,  dei  seguenti
criteri non esaustivi: 
        a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
        b) le eventuali  azioni  intraprese  dal  professionista  per
attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
        c)  eventuali   violazioni   commesse   in   precedenza   dal
professionista; 
        d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
        e) le sanzioni inflitte al  professionista  per  la  medesima
violazione in altri Stati membri in  casi  transfrontalieri,  in  cui
informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso  il
meccanismo istituito dal regolamento (UE)  2017/2394  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017; 
        f)  eventuali   altri   fattori   aggravanti   o   attenuanti
applicabili alle circostanze del caso.»; 
    c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza  e  a
quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8  e
10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi  del
comma 7, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 10.000 a 10.000.000 euro,  anche  tenuto  conto  delle  condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi  di  reiterata
inottemperanza   l'Autorita'    puo'    disporre    la    sospensione
dell'attivita' d'impresa  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta
giorni.»; 
    d) dopo il comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «15-bis. I consumatori  lesi  da  pratiche  commerciali  sleali
possono altresi' adire il  giudice  ordinario  al  fine  di  ottenere
rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno
subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o  la  risoluzione
del contratto, tenuto conto, se del  caso,  della  gravita'  e  della
natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di  altre
circostanze  pertinenti.  Sono  fatti  salvi   ulteriori   rimedi   a
disposizione dei consumatori.». 
  8. All'articolo 37-bis del citato decreto legislativo  n.  206  del
2005, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Qualora l'Autorita' accerti, in alcuno dei  contratti  di
cui al comma 1,  l'utilizzo  di  clausole  vessatorie  come  definite
all'articolo  33,  comma  1,  applica  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dall'articolo  27,  comma  9,  primo
periodo. In caso di sanzioni inflitte a norma  dell'articolo  21  del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 dicembre  2017,  l'importo  massimo  della  sanzione  irrogata
dall'Autorita' e' pari  al  4  per  cento  del  fatturato  annuo  del
professionista  realizzato  in  Italia  ovvero  negli  Stati   membri
dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. 
    2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di  cui  al  comma
2-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri
non esaustivi: 
      a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
      b)  le  eventuali  azioni  intraprese  dal  professionista  per
attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
      c)   eventuali   violazioni   commesse   in   precedenza    dal
professionista; 
      d) i benefici finanziari conseguiti o le  perdite  evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
      e) le sanzioni  inflitte  al  professionista  per  la  medesima
violazione in altri Stati membri in  casi  transfrontalieri,  in  cui
informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso  il
meccanismo istituito dal citato regolamento (UE) 2017/2394; 
      f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti  applicabili
alle circostanze del caso. 
    2-quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie  inflitte  ai
sensi del presente articolo si osservano, in quanto  applicabili,  le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli articoli 26, 27,
28 e 29 della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  Il  pagamento  delle
sanzioni amministrative di cui al  presente  articolo  e'  effettuato
entro   trenta    giorni    dalla    notifica    del    provvedimento
dell'Autorita'.». 
  9. All'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n.  206
del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) "beni": 
        1) qualsiasi  bene  mobile  materiale  anche  da  assemblare,
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
        2) qualsiasi  bene  mobile  materiale  che  incorpora,  o  e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in
modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del  bene,
anche denominati "beni con elementi digitali"); 
        3) gli animali vivi;»; 
    b) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
      «d-bis)  "dato  personale":  dato  personale   quale   definito
dall'articolo  4,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»; 
    c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) "contratto di vendita":  qualsiasi  contratto  in  base  al
quale il professionista trasferisce o  si  impegna  a  trasferire  la
proprieta' di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come
oggetto sia beni che servizi;»; 
    d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso  da  un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio,  compreso  un  servizio  digitale,  al
consumatore;»; 
    e) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «q-bis) "servizio digitale": 
        1)  un  servizio  che  consente  al  consumatore  di  creare,
trasformare, archiviare i dati o di accedervi  in  formato  digitale;
oppure 
        2) un servizio  che  consente  la  condivisione  di  dati  in
formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti
di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
      q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un  software,
compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da  o
per  conto  del  professionista,  che  permette  ai  consumatori   di
concludere  contratti  a  distanza   con   altri   professionisti   o
consumatori; 
      q-quater)   "fornitore   di    mercato    online":    qualsiasi
professionista che fornisce un mercato online ai consumatori; 
      q-quinquies)  "compatibilita'":  la  capacita'  del   contenuto
digitale o  del  servizio  digitale  di  funzionare  con  hardware  o
software con cui sono normalmente  utilizzati  contenuti  digitali  o
servizi  digitali  dello  stesso  tipo,  senza  che  sia   necessario
convertire il contenuto digitale o il servizio digitale; 
      q-sexies) "funzionalita'": la capacita' del contenuto  digitale
o del  servizio  digitale  di  svolgere  tutte  le  sue  funzioni  in
considerazione del suo scopo; 
      q-septies)  "interoperabilita'":  la  capacita'  del  contenuto
digitale o  del  servizio  digitale  di  funzionare  con  hardware  o
software diversi da quelli con  cui  sono  normalmente  utilizzati  i
contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.». 
  10. All'articolo 46, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206
del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del  presente  capo
si applicano, alle  condizioni  e  nella  misura  stabilita  in  tali
disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista  e
un consumatore di cui quest'ultimo paga o  si  impegna  a  pagare  il
prezzo. Si applicano ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas,
elettricita'  o  teleriscaldamento,  anche  da  parte  di  prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti  su
base contrattuale.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Ferma  la  disciplina  dettata  dal  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  le  disposizioni
delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano  anche  se  il
professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto  digitale
mediante  un  supporto  non  materiale  o  un  servizio  digitale  al
consumatore e il consumatore fornisce o si  impegna  a  fornire  dati
personali al professionista, tranne i casi in cui  i  dati  personali
forniti   dal   consumatore   siano   trattati   dal   professionista
esclusivamente ai fini della  fornitura  del  contenuto  digitale  su
supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette
disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di  legge
cui il professionista e' soggetto, e questi non tratti tali dati  per
nessun altro scopo.». 
  11. All'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206
del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
      «m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi  l'articolo
51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65;»; 
    b) dopo la lettera o) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
      «o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o  comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie.». 
  12. All'articolo 48, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206
del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per i beni, il contenuto digitale e i  servizi  digitali,
l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie
convenzionali, se applicabili;»; 
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g) se applicabile, la  funzionalita'  dei  beni  con  elementi
digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese  le
misure applicabili di protezione tecnica;»; 
    c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita' pertinente dei
beni con elementi digitali, del  contenuto  digitale  e  dei  servizi
digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di  cui  ci  si
puo' ragionevolmente  attendere  che  sia  venuto  a  conoscenza,  se
applicabili.». 
  13. All'articolo 49, del citato  decreto  legislativo  n.  206  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c)  l'indirizzo  geografico  dove   il   professionista   e'
stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo  elettronico.
Inoltre, se il  professionista  fornisce  qualsiasi  altro  mezzo  di
comunicazione elettronica che  garantisca  al  consumatore  di  poter
intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data  e
l'orario  dei  relativi  messaggi,  su  un  supporto   durevole,   il
professionista deve fornire anche le  informazioni  relative  a  tale
altro  mezzo.  Tutti  questi  mezzi  di  comunicazione  forniti   dal
professionista  devono  consentire  al  consumatore  di   contattarlo
rapidamente e di comunicare efficacemente con lui.  Ove  applicabile,
il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identita'
del professionista per conto del quale agisce;»; 
      2) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
        «e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo e' stato
personalizzato sulla base di un processo  decisionale  automatizzato,
ferme le  garanzie  di  cui  all'articolo  22  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile
2016;»; 
      3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n) un promemoria dell'esistenza  della  garanzia  legale  di
conformita' per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali;»; 
      4) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: 
        «t) se applicabile, la funzionalita' dei  beni  con  elementi
digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese  le
misure applicabili di protezione tecnica;»; 
      5) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: 
        «u) qualsiasi compatibilita' e  interoperabilita'  pertinente
dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei  servizi
digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di  cui  ci  si
puo' ragionevolmente  attendere  che  sia  venuto  a  conoscenza,  se
applicabile;»; 
    b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «I riferimenti al periodo  di  recesso  di  quattordici  giorni
nelle istruzioni tipo sul recesso di cui  all'allegato  I,  parte  A,
sono sostituiti da riferimenti a un  periodo  di  recesso  di  trenta
giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis.». 
  14. Dopo l'articolo 49 del citato decreto legislativo  n.  206  del
2005, e' inserito il seguente: 
    «Art. 49-bis (Obblighi di  informazione  supplementari  specifici
per i contratti conclusi su  mercati  online).  -  1.  Prima  che  un
consumatore sia vincolato da  un  contratto  a  distanza,  o  da  una
corrispondente offerta,  su  un  mercato  online,  il  fornitore  del
mercato online, fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo
III,  indica  altresi'  al   consumatore,   in   maniera   chiara   e
comprensibile e in modo  appropriato  al  mezzo  di  comunicazione  a
distanza: 
      a)  informazioni  generali,  rese  disponibili  in  un'apposita
sezione dell'interfaccia online che  sia  direttamente  e  facilmente
accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito
ai principali parametri che  determinano  la  classificazione,  quale
definita all'articolo 18, comma  1,  lettera  n-bis),  delle  offerte
presentate al consumatore come  un  risultato  della  sua  ricerca  e
all'importanza  relativa  di  tali  parametri   rispetto   ad   altri
parametri; 
      b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale  e'
un professionista o meno, sulla base della  dichiarazione  del  terzo
stesso al fornitore del mercato online; 
      c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i  servizi  o  il
contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si
applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione
europea sulla tutela dei consumatori; 
      d) se del caso,  il  modo  in  cui  gli  obblighi  relativi  al
contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i  servizi  o
il contenuto  digitale  e  il  fornitore  del  mercato  online.  Tali
informazioni  lasciano  impregiudicata  la  responsabilita'  che   il
fornitore  del  mercato  online  o  il  professionista  terzo  ha  in
relazione al contratto in base ad altre norme di  diritto  europeo  o
nazionale. 
    2.   Le    presenti    disposizioni    lasciano    impregiudicata
l'applicazione, per quanto di competenza, delle norme  contenute  nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di  obblighi  di
informazione per i fornitori dei mercati online.». 
  15. All'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero
la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma  2,  e  il  contratto  impone  al  consumatore
l'obbligo di pagare, il professionista esige che  il  consumatore  ne
faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e  chiede  inoltre
al consumatore di riconoscere che, una volta che il  contratto  sara'
stato interamente eseguito dal  professionista,  il  consumatore  non
avra' piu' il diritto di recesso.». 
  16. All'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Se  il  contratto  e'  concluso  mediante  un   mezzo   di
comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo  limitato
per comunicare le informazioni,  il  professionista  fornisce,  su  o
mediante  quello  specifico  mezzo  e  prima  della  conclusione  del
contratto, almeno  le  informazioni  precontrattuali  riguardanti  le
caratteristiche  principali  dei  beni  o  servizi,  l'identita'  del
professionista, il prezzo totale, il diritto di  recesso,  la  durata
del contratto e, nel caso di  contratti  a  tempo  indeterminato,  le
condizioni   di   risoluzione   del    contratto,    come    indicato
rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b),  e),  h)  e
q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte
B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui  all'articolo
49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono  fornite
dal professionista in un modo appropriato conformemente  al  comma  1
del presente articolo.»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Se un consumatore vuole  che  la  prestazione  dei  servizi
ovvero la fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata,  o
di teleriscaldamento inizi durante il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma  2,  e  il  contratto  impone  al  consumatore
l'obbligo di pagare, il professionista esige che  il  consumatore  ne
faccia  richiesta  esplicita  e  chiede  inoltre  al  consumatore  di
riconoscere che, una volta che il contratto sara'  stato  interamente
eseguito dal professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto
di recesso.». 
  17. All'articolo 52 del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.
206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di  cui  al
comma 1 e' prolungato a trenta giorni, per i contratti  conclusi  nel
contesto  di  visite  non  richieste  di  un  professionista   presso
l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere  o  vendere
prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non
si applica ai contratti conclusi nel contesto di  visite  domiciliari
da parte di un professionista, richieste  da  un  consumatore  e  non
organizzate dal medesimo in forma collettiva»; 
    b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
      «Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di  recesso  di  cui  al
comma 1 del presente articolo termina dopo quattrodici giorni, o, nei
casi di cui al comma 1-bis, dopo trenta giorni a decorrere:»; 
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il  professionista  non
puo' accettare, a  titolo  di  corrispettivo,  effetti  cambiari  che
abbiano una scadenza inferiore a trentuno  giorni  dalla  conclusione
del contratto per i  contratti  di  servizi  o  all'acquisizione  del
possesso fisico dei beni per  i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine.». 
  18. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Se il professionista fornisce al consumatore le  informazioni
di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla  data
di cui all'articolo 52,  comma  2,  il  periodo  di  recesso  termina
quattordici giorni dopo il giorno in cui  il  consumatore  riceve  le
informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto  di  visite
non  richieste  di  un  professionista  presso  l'abitazione  di   un
consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con
lo scopo  o  con  l'effetto  di  promuovere  o  vendere  prodotti  ai
consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina
trenta giorni  dopo  il  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  le
informazioni.». 
  19. All'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore,  il
professionista  rispetta  gli  obblighi  applicabili  a   norma   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016. 
    3-ter. Il professionista  si  astiene  dall'utilizzare  qualsiasi
contenuto, diverso dai dati personali, che e' stato fornito o  creato
dal consumatore durante  l'utilizzo  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale  fornito  dal  professionista,  salvo  quando  tale
contenuto: 
      a) e' privo di utilita' al di fuori del contesto del  contenuto
digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; 
      b) riguarda  unicamente  l'attivita'  del  consumatore  durante
l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista; 
      c) e' stato aggregato dal professionista ad altri  dati  e  non
puo'  essere  disaggregato  o  puo'  esserlo  soltanto   con   sforzi
sproporzionati; 
      d) e' stato generato congiuntamente dal consumatore e da  altre
persone, e se altri consumatori possono continuare a farne uso. 
    3-quater. Fatta eccezione per  le  situazioni  di  cui  al  comma
3-ter, lettera a), b) o  c),  il  professionista,  su  richiesta  del
consumatore, mette a  disposizione  di  questi  qualsiasi  contenuto,
diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore  durante
l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista. 
    3-quinquies. Il consumatore  ha  il  diritto  di  recuperare  dal
professionista  tali  contenuti  digitali   gratuitamente   e   senza
impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un  formato  di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 
    3-sexies. In caso di recesso  dal  contratto,  il  professionista
puo' impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto  digitale  o
del servizio  digitale  da  parte  del  consumatore,  in  particolare
rendendogli  inaccessibile  tale  contenuto  o  servizio  digitale  o
disattivando il suo account utente, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 3-quater.». 
  20. All'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In caso di recesso dal  contratto,  il  consumatore  si
astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio  digitale
e dal metterlo a disposizione di terzi.»; 
    b) al comma 4,  lettera  b),  il  numero  1)  e'  sostituito  dal
seguente: «1) il consumatore non  ha  dato  il  suo  previo  consenso
espresso circa  l'inizio  della  prestazione  prima  della  fine  del
periodo di quattordici o trenta giorni di cui all'articolo 52;». 
  21. All'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) i contratti di servizi dopo la completa  prestazione  del
servizio ma, se il  contratto  impone  al  consumatore  l'obbligo  di
pagare, solo se l'esecuzione  e'  iniziata  con  il  previo  consenso
espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che  perdera'  il
proprio diritto di recesso a seguito della  completa  esecuzione  del
contratto da parte del professionista;»; 
      2. la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
        «o) i  contratti  per  la  fornitura  di  contenuto  digitale
mediante un supporto non materiale se l'esecuzione e' iniziata e,  se
il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora: 
          1)  il  consumatore  abbia  dato  il  suo  previo  consenso
espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di  diritto  di
recesso; 
          2) il consumatore abbia riconosciuto di  perdere  cosi'  il
proprio diritto di recesso; 
          3)   il   professionista   abbia   fornito   la    conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.»; 
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al  comma  1,
lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi  nel
contesto  di  visite  non  richieste  di  un  professionista   presso
l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere  o  vendere
prodotti ai consumatori. 
      1-ter. Nei contratti di servizio che impongono  al  consumatore
l'obbligo  di  pagare  quando  il  consumatore  abbia  specificamente
richiesto  una  visita  da   parte   del   professionista   ai   fini
dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde  il
diritto  di  recesso  dopo  che  il  servizio  e'  stato  interamente
prestato, purche' l'esecuzione  abbia  avuto  inizio  con  il  previo
consenso espresso del consumatore medesimo.». 
  22. All'allegato I del citato decreto legislativo n. 206 del  2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla parte A, sezione relativa al «Diritto di recesso»,  terzo
capoverso, le parole: «per  posta,  fax  o  posta  elettronica»  sono
sostituite dalle seguenti: «per posta o posta elettronica»; 
    b)  alla  parte  A,  sezione  relativa  a  «Istruzioni   per   la
compilazione», secondo  capoverso,  le  parole:  «  e  di  fax»  sono
soppresse; 
    c)  alla  parte  B,  primo  trattino,  le  parole:   «l'indirizzo
geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono,  di  fax  e
gli indirizzi di posta elettronica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  27  novembre  2019  che  modifica   la
          direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le  direttive  98/6/CE,
          2005/29/CE  e  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   per   una   migliore   applicazione    e    una
          modernizzazione  delle  norme  dell'Unione  relative   alla
          protezione dei consumatori e' pubblicata nella G.U.U.E.  18
          dicembre 2019 n. L. 328. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. 
              Al medesimo fine e' prevista la  confisca  obbligatoria
          delle cose che servirono o furono  destinate  a  commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 4  agosto  2022,  n.
          127 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti normativi  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2021),  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  26  agosto  2022,  n.199,  cosi'
          recita: 
              «Art.  4  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la
          direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le  direttive  98/6/CE,
          2005/29/CE  e  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   per   una   migliore   applicazione    e    una
          modernizzazione  delle  norme  dell'Unione  relative   alla
          protezione dei consumatori.).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  novembre  2019,
          il Governo osserva, oltre ai principi e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                a)  apportare  alle  disposizioni  del   codice   del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, le modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  per  il
          recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva; 
                b)    coordinare     le     disposizioni     relative
          all'indicazione di prezzi, da  introdurre  nel  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,  in
          attuazione  delle  modifiche   apportate   alla   direttiva
          98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti  in  materia  di
          indicazione  di  prezzi   e,   in   particolare,   con   le
          disposizioni dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114; 
                c) revisionare e  adeguare  l'apparato  sanzionatorio
          amministrativo, gia' previsto dal codice  del  consumo,  di
          cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,  nelle  materie
          oggetto  della  direttiva  (UE)  2019/2161,  attraverso  la
          previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate
          alla gravita' delle relative violazioni; 
                d) stabilire che i poteri sanzionatori  di  cui  agli
          articoli 1, 3 e 4  della  direttiva  (UE)  2019/2161  siano
          esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato anche in relazione alle  fattispecie  di  esclusivo
          rilievo nazionale, cui si  applicano  le  disposizioni  del
          codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  n.  206
          del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo  27,
          comma 1-bis, del medesimo codice; 
                e) prevedere che il massimo edittale  delle  sanzioni
          inflitte a norma  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)
          2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato
          annuo del professionista nello Stato membro o  negli  Stati
          membri interessati; 
                f) stabilire le specifiche modalita'  di  indicazione
          del prezzo precedente in caso di riduzioni  di  prezzo  per
          prodotti immessi sul mercato  da  meno  di  trenta  giorni,
          nonche' in caso di aumenti progressivi della  riduzione  di
          prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina  della
          indicazione  del  prezzo  precedente  i  beni  che  possono
          deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare  altresi'  a
          trenta  giorni  il  termine  di  recesso  per  i  contratti
          stipulati nel contesto di visite a domicilio non  richieste
          e  di  escursioni  organizzate  per  vendere   prodotti   e
          prevedere che non si  applichino,  nei  medesimi  casi,  le
          esclusioni del diritto di recesso.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 18,  21,  22,  23,
          27, 37-bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57 e 59
          del citato decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 18 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo, si intende per: 
                a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle
          pratiche commerciali oggetto del  presente  titolo,  agisce
          per fini che non rientrano nel quadro della  sua  attivita'
          commerciale, industriale, artigianale o professionale; 
                b)  "professionista":  qualsiasi  persona  fisica   o
          giuridica  che,  nelle  pratiche  commerciali  oggetto  del
          presente titolo, agisce  nel  quadro  della  sua  attivita'
          commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  e
          chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; 
                c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi  i
          beni immobili, i servizi digitali e il contenuto  digitale,
          nonche' i diritti e gli obblighi; 
                d)  "pratiche  commerciali   tra   professionisti   e
          consumatori"    (di    seguito    denominate:     "pratiche
          commerciali"):  qualsiasi  azione,  omissione,  condotta  o
          dichiarazione, comunicazione commerciale  ivi  compresa  la
          pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
          essere da un professionista, in relazione alla  promozione,
          vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; 
                d-bis)   'microimprese':    entita',    societa'    o
          associazioni che,  a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
          esercitano   un'attivita'   economica,   anche   a   titolo
          individuale o familiare, occupando meno di dieci persone  e
          realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non  superiori  a  due  milioni  di  euro,  ai  sensi
          dell'articolo   2,   paragrafo   3,   dell'allegato    alla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003; 
                e) "falsare  in  misura  rilevante  il  comportamento
          economico  dei  consumatori":  l'impiego  di  una   pratica
          commerciale idonea ad alterare sensibilmente  la  capacita'
          del consumatore  di  prendere  una  decisione  consapevole,
          inducendolo pertanto ad assumere una  decisione  di  natura
          commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 
                f) "codice di condotta": un accordo o  una  normativa
          che  non  e'  imposta   dalle   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative di uno Stato  membro  e  che
          definisce  il  comportamento  dei  professionisti  che   si
          impegnano a rispettare tale codice in  relazione  a  una  o
          piu'  pratiche  commerciali  o  ad  uno  o   piu'   settori
          imprenditoriali specifici; 
                g) "responsabile  del  codice":  qualsiasi  soggetto,
          compresi un professionista o un gruppo  di  professionisti,
          responsabile della formulazione e revisione di un codice di
          condotta ovvero del controllo del rispetto  del  codice  da
          parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; 
                h) "diligenza professionale": il normale grado  della
          specifica competenza ed attenzione  che  ragionevolmente  i
          consumatori  attendono  da  un  professionista   nei   loro
          confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di
          buona fede nel settore di attivita' del professionista; 
                i)   "invito   all'acquisto":    una    comunicazione
          commerciale indicante le caratteristiche e  il  prezzo  del
          prodotto in forme appropriate rispetto al  mezzo  impiegato
          per  la  comunicazione  commerciale  e  pertanto  tale   da
          consentire al consumatore di effettuare un acquisto; 
                l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una
          posizione di potere rispetto al consumatore per  esercitare
          una pressione, anche senza il ricorso alla forza  fisica  o
          la  minaccia  di  tale  ricorso,  in   modo   da   limitare
          notevolmente la capacita' del consumatore di  prendere  una
          decisione consapevole; 
                m) "decisione di natura  commerciale":  la  decisione
          presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno  un
          prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
          integralmente o  parzialmente,  se  tenere  un  prodotto  o
          disfarsene o  se  esercitare  un  diritto  contrattuale  in
          relazione al  prodotto;  tale  decisione  puo'  portare  il
          consumatore  a  compiere  un'azione  o  all'astenersi   dal
          compierla; 
                n)     "professione     regolamentata":     attivita'
          professionale,  o  insieme  di   attivita'   professionali,
          l'accesso alle quali e il cui esercizio, o  una  delle  cui
          modalita'  di  esercizio,  e'  subordinata  direttamente  o
          indirettamente,  in  base   a   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative, al possesso di  determinate
          qualifiche professionali; 
                n-bis)    "classificazione":    rilevanza    relativa
          attribuita ai  prodotti,  come  illustrato,  organizzato  o
          comunicato dal  professionista,  a  prescindere  dai  mezzi
          tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione  o
          comunicazione; 
                n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza  un
          software,  compresi  siti  web,  parte  di   siti   web   o
          un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
          che permette  ai  consumatori  di  concludere  contratti  a
          distanza con altri professionisti o consumatori.». 
              «Art. 21 (Azioni  ingannevoli).  -  1.  E'  considerata
          ingannevole   una   pratica   commerciale   che    contiene
          informazioni non rispondenti al vero o,  seppure  di  fatto
          corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua  presentazione
          complessiva, induce o e' idonea ad  indurre  in  errore  il
          consumatore medio riguardo  ad  uno  o  piu'  dei  seguenti
          elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea  a  indurlo
          ad assumere una decisione di  natura  commerciale  che  non
          avrebbe altrimenti preso: 
                a) l'esistenza o la natura del prodotto; 
                b) le caratteristiche principali del prodotto,  quali
          la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi,  l'esecuzione,
          la composizione, gli accessori,  l'assistenza  post-vendita
          al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la
          data di fabbricazione o  della  prestazione,  la  consegna,
          l'idoneita'  allo  scopo,  gli  usi,   la   quantita',   la
          descrizione,  l'origine  geografica  o  commerciale   o   i
          risultati che  si  possono  attendere  dal  suo  uso,  o  i
          risultati e le  caratteristiche  fondamentali  di  prove  e
          controlli effettuati sul prodotto; 
                c) la portata degli  impegni  del  professionista,  i
          motivi della pratica commerciale e la natura  del  processo
          di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
          sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
          professionista o del prodotto; 
                d) il prezzo o il modo in cui questo e'  calcolato  o
          l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
                e)  la  necessita'  di  una  manutenzione,  ricambio,
          sostituzione o riparazione; 
                f)  la  natura,  le  qualifiche  e  i   diritti   del
          professionista o del  suo  agente,  quali  l'identita',  il
          patrimonio, le capacita',  lo  status,  il  riconoscimento,
          l'affiliazione o i collegamenti e i diritti  di  proprieta'
          industriale, commerciale o intellettuale  o  i  premi  e  i
          riconoscimenti; 
                g) i diritti del consumatore, incluso il  diritto  di
          sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo  130  del
          presente Codice. 
              2. E'  altresi'  considerata  ingannevole  una  pratica
          commerciale che, nella fattispecie concreta,  tenuto  conto
          di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,  induce
          o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
          decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti
          preso e comporti: 
                a) una qualsivoglia attivita' di  commercializzazione
          del prodotto che ingenera  confusione  con  i  prodotti,  i
          marchi, la denominazione sociale e altri  segni  distintivi
          di un concorrente, ivi compresa la pubblicita'  comparativa
          illecita; 
                b) il mancato rispetto da  parte  del  professionista
          degli impegni contenuti  nei  codici  di  condotta  che  il
          medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di  un
          impegno fermo e verificabile, e il  professionista  indichi
          in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 
                b-bis) una qualsivoglia attivita'  di  marketing  che
          promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione  europea,
          come identico a un bene  commercializzato  in  altri  Stati
          membri,  mentre  questo  bene   ha   una   composizione   o
          caratteristiche significativamente diverse,  salvo  laddove
          cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi. 
              3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
          riguardando prodotti suscettibili di porre in  pericolo  la
          salute e la sicurezza  dei  consumatori,  omette  di  darne
          notizia in modo da indurre i consumatori  a  trascurare  le
          normali regole di prudenza e vigilanza. 
              3-bis. E' considerata scorretta la pratica  commerciale
          di  una  banca,  di  un  istituto  di  credito  o   di   un
          intermediario finanziario che, ai fini della stipula di  un
          contratto di mutuo, obbliga il cliente alla  sottoscrizione
          di una polizza assicurativa erogata dalla  medesima  banca,
          istituto o intermediario ovvero all'apertura  di  un  conto
          corrente   presso   la   medesima   banca,    istituto    o
          intermediario. 
              4.  E'  considerata,  altresi',  scorretta  la  pratica
          commerciale che,  in  quanto  suscettibile  di  raggiungere
          bambini  ed  adolescenti,   puo',   anche   indirettamente,
          minacciare la loro sicurezza. 
              4-bis. E' considerata, altresi', scorretta  la  pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi.». 
              «Art. 22 (Omissioni ingannevoli). - 1.  E'  considerata
          ingannevole una pratica commerciale che  nella  fattispecie
          concreta,  tenuto  conto  di  tutte  le  caratteristiche  e
          circostanze del caso,  nonche'  dei  limiti  del  mezzo  di
          comunicazione impiegato, omette informazioni  rilevanti  di
          cui il consumatore medio ha bisogno in  tale  contesto  per
          prendere una decisione consapevole di natura commerciale  e
          induce o e' idonea ad indurre in tal  modo  il  consumatore
          medio ad assumere una decisione di natura  commerciale  che
          non avrebbe altrimenti preso. 
              2. Una  pratica  commerciale  e'  altresi'  considerata
          un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o
          presenta  in  modo  oscuro,  incomprensibile,   ambiguo   o
          intempestivo le informazioni rilevanti di cui al  comma  1,
          tenendo conto degli aspetti di cui al detto  comma,  o  non
          indica l'intento commerciale della pratica  stessa  qualora
          questi non risultino gia'  evidente  dal  contesto  nonche'
          quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo
          a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
          natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
              3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato  per  la
          pratica  commerciale  imponga  restrizioni  in  termini  di
          spazio  o  di  tempo,  nel  decidere  se   vi   sia   stata
          un'omissione di  informazioni,  si  tiene  conto  di  dette
          restrizioni   e   di   qualunque   misura   adottata    dal
          professionista per rendere disponibili le  informazioni  ai
          consumatori con altri mezzi. 
              4. Nel caso di un invito all'acquisto sono  considerate
          rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni  seguenti,
          qualora non risultino gia' evidenti dal contesto: 
                a) le  caratteristiche  principali  del  prodotto  in
          misura adeguata al mezzo di  comunicazione  e  al  prodotto
          stesso; 
                b)   l'indirizzo   geografico   e   l'identita'   del
          professionista, come la sua denominazione  sociale  e,  ove
          questa informazione sia pertinente, l'indirizzo  geografico
          e l'identita' del professionista per conto del  quale  egli
          agisce; 
                c) il prezzo  comprensivo  delle  imposte  o,  se  la
          natura del prodotto comporta l'impossibilita' di  calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive  di  spedizione,  consegna  o  postali   oppure,
          qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente  essere
          calcolate  in  anticipo,  l'indicazione  che   tali   spese
          potranno essere addebitate al consumatore; 
                d) le modalita' di pagamento, consegna ed  esecuzione
          qualora esse siano difformi dagli  obblighi  imposti  dalla
          diligenza professionale; 
                e)  l'esistenza  di   un   diritto   di   recesso   o
          scioglimento del contratto per i prodotti e  le  operazioni
          commerciali che comportino tale diritto. 
                e-bis) per i prodotti offerti su mercati  online,  se
          il terzo che offre i prodotti e' un professionista o  meno,
          sulla  base  della  dichiarazione  del  terzo   stesso   al
          fornitore del mercato online. 
              4-bis. Nel caso in cui sia fornita  ai  consumatori  la
          possibilita' di cercare prodotti offerti da  professionisti
          diversi o da consumatori sulla base di  una  ricerca  sotto
          forma   di   parola   chiave,   frase   o    altri    dati,
          indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano  poi
          effettivamente  concluse,  sono  considerate  rilevanti  le
          informazioni  generali,  rese  disponibili  in  un'apposita
          sezione dell'interfaccia  online  che  sia  direttamente  e
          facilmente accessibile dalla pagina in cui sono  presentati
          i  risultati  della  ricerca,  in   merito   ai   parametri
          principali che determinano la classificazione dei  prodotti
          presentati al consumatore come risultato della sua  ricerca
          e all'importanza relativa di  tali  parametri  rispetto  ad
          altri parametri.  Il  presente  comma  non  si  applica  ai
          fornitori di motori di ricerca  online  definiti  ai  sensi
          dell'articolo 2, punto 6, del  regolamento  (UE)  2019/1150
          del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              5. Sono considerati rilevanti, ai sensi  del  comma  1,
          gli  obblighi  di  informazione,   previsti   dal   diritto
          comunitario,  connessi  alle   comunicazioni   commerciali,
          compresa  la  pubblicita'  o  la  commercializzazione   del
          prodotto. 
              5-bis. Se un  professionista  fornisce  l'accesso  alle
          recensioni dei consumatori sui prodotti,  sono  considerate
          rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo  il
          professionista  garantisce  che  le  recensioni  pubblicate
          provengano  da   consumatori   che   hanno   effettivamente
          acquistato o utilizzato il prodotto.». 
              «Art. 23 (Pratiche commerciali considerate in ogni caso
          ingannevoli) - 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli
          le seguenti pratiche commerciali: 
                a) affermazione non rispondente al vero, da parte  di
          un professionista, di essere firmatario  di  un  codice  di
          condotta; 
                b) esibire un  marchio  di  fiducia,  un  marchio  di
          qualita' o un marchio equivalente senza  aver  ottenuto  la
          necessaria autorizzazione; 
                c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di
          condotta ha l'approvazione di un organismo  pubblico  o  di
          altra natura; 
                d)  asserire,  contrariamente   al   vero,   che   un
          professionista,  le  sue  pratiche  commerciali  o  un  suo
          prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati,  da
          un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
          le  condizioni  dell'autorizzazione,  dell'accettazione   o
          dell'approvazione ricevuta; 
                e)  invitare   all'acquisto   di   prodotti   ad   un
          determinato   prezzo   senza   rivelare   l'esistenza    di
          ragionevoli motivi che il  professionista  puo'  avere  per
          ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire
          da  un  altro  professionista  quei  prodotti  o   prodotti
          equivalenti a quel prezzo entro un periodo e  in  quantita'
          ragionevoli in  rapporto  al  prodotto,  all'entita'  della
          pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti; 
                f)  invitare   all'acquisto   di   prodotti   ad   un
          determinato prezzo e successivamente: 
                  1) rifiutare di mostrare  l'articolo  pubblicizzato
          ai consumatori, oppure 
                  2) rifiutare di accettare ordini per  l'articolo  o
          di consegnarlo  entro  un  periodo  di  tempo  ragionevole,
          oppure 
                  3)  fare  la  dimostrazione  dell'articolo  con  un
          campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro
          prodotto. 
                g)  dichiarare,  contrariamente  al  vero,   che   il
          prodotto  sara'  disponibile  solo  per  un  periodo  molto
          limitato  o  che  sara'  disponibile  solo   a   condizioni
          particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
          da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
          della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
          decisione consapevole; 
                h) impegnarsi a fornire l'assistenza  post-vendita  a
          consumatori con i quali  il  professionista  ha  comunicato
          prima dell'operazione commerciale  in  una  lingua  diversa
          dalla  lingua  ufficiale  dello  Stato  membro  in  cui  il
          professionista e' stabilito  e  poi  offrire  concretamente
          tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo
          sia chiaramente comunicato al  consumatore  prima  del  suo
          impegno a concludere l'operazione; 
                i) affermare,  contrariamente  al  vero,  o  generare
          comunque l'impressione  che  la  vendita  del  prodotto  e'
          lecita; 
                l) presentare  i  diritti  conferiti  ai  consumatori
          dalla legge come una  caratteristica  propria  dell'offerta
          fatta dal professionista; 
                m) salvo quanto previsto dal decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  impiegare
          contenuti  redazionali  nei  mezzi  di  comunicazione   per
          promuovere un prodotto, qualora i costi di tale  promozione
          siano stati sostenuti dal  professionista  senza  che  cio'
          emerga dai contenuti o  da  immagini  o  suoni  chiaramente
          individuabili per il consumatore; 
                m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una
          ricerca online del consumatore senza  che  sia  chiaramente
          indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a  pagamento
          o pagamento  specifico  per  ottenere  una  classificazione
          migliore dei prodotti all'interno di tali risultati; 
                n)  formulare  affermazioni  di  fatto  inesatte  per
          quanto riguarda la natura e la portata dei  rischi  per  la
          sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se
          egli non acquistasse il prodotto; 
                o) promuovere un prodotto simile a quello  fabbricato
          da  un  altro  produttore  in  modo   tale   da   fuorviare
          deliberatamente  il  consumatore  inducendolo  a  ritenere,
          contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo
          stesso produttore; 
                p)  avviare,  gestire  o  promuovere  un  sistema  di
          promozione a carattere piramidale nel quale il  consumatore
          fornisce un contributo  in  cambio  della  possibilita'  di
          ricevere   un   corrispettivo   derivante    principalmente
          dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che
          dalla vendita o dal consumo di prodotti; 
                q)  affermare,  contrariamente  al   vero,   che   il
          professionista e' in  procinto  di  cessare  l'attivita'  o
          traslocare; 
                r) affermare che alcuni prodotti  possono  facilitare
          la vincita in giochi basati sulla sorte; 
                s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto
          ha  la  capacita'  di  curare   malattie,   disfunzioni   o
          malformazioni; 
                t) comunicare informazioni inesatte sulle  condizioni
          di mercato o sulla possibilita'  di  ottenere  il  prodotto
          allo  scopo  d'indurre  il   consumatore   all'acquisto   a
          condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; 
                u)  affermare  in  una  pratica  commerciale  che  si
          organizzano concorsi o promozioni a premi senza  attribuire
          i premi descritti o un equivalente ragionevole; 
                v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun
          onere, se il consumatore  deve  pagare  un  supplemento  di
          prezzo rispetto al normale costo necessario per  rispondere
          alla pratica commerciale e ritirare o farsi  recapitare  il
          prodotto; 
                z) includere nel materiale promozionale una fattura o
          analoga  richiesta  di  pagamento  che   lasci   intendere,
          contrariamente  al  vero,  al  consumatore  di  aver   gia'
          ordinato il prodotto; 
                aa) dichiarare o lasciare  intendere,  contrariamente
          al vero, che il professionista non agisce nel quadro  della
          sua  attivita'  commerciale,  industriale,  artigianale   o
          professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,  come
          consumatore; 
                bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i
          servizi  post-vendita  relativi   a   un   prodotto   siano
          disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
          venduto il prodotto. 
                bb-bis)  rivendere  ai  consumatori   biglietti   per
          eventi, se il professionista ha acquistato  tali  biglietti
          utilizzando strumenti automatizzati per  eludere  qualsiasi
          limite imposto riguardo al  numero  di  biglietti  che  una
          persona puo' acquistare o qualsiasi altra norma applicabile
          all'acquisto di biglietti; 
                bb-ter) indicare che le  recensioni  di  un  prodotto
          sono  inviate  da  consumatori  che  hanno   effettivamente
          utilizzato o acquistato il prodotto senza  adottare  misure
          ragionevoli  e  proporzionate   per   verificare   che   le
          recensioni provengano da tali consumatori; 
                bb-quater) inviare,  o  incaricare  un'altra  persona
          giuridica o fisica di inviare,  recensioni  di  consumatori
          false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni
          in merito a recensioni di consumatori  o  ad  apprezzamenti
          sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.». 
              «Art. 27 (Tutela amministrativa e  giurisdizionale).  -
          1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  di
          seguito denominata "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo  anche  quale  autorita'
          competente  per   l'applicazione   del   regolamento   (UE)
          2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          dicembre  2017,  sulla  cooperazione   tra   le   autorita'
          nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa  che
          tutela i consumatori e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge. 
              1-bis.   Anche   nei   settori   regolati,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
          confronti delle condotte dei professionisti  che  integrano
          una  pratica  commerciale  scorretta,  fermo  restando   il
          rispetto  della  regolazione  vigente,   spetta,   in   via
          esclusiva, all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, che la esercita  in  base  ai  poteri  di  cui  al
          presente articolo, acquisito il  parere  dell'Autorita'  di
          regolazione competente. Resta  ferma  la  competenza  delle
          Autorita' di regolazione  ad  esercitare  i  propri  poteri
          nelle ipotesi  di  violazione  della  regolazione  che  non
          integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
          Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di  intesa
          gli aspetti applicativi e  procedimentali  della  reciproca
          collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento  (UE)  2017/2394  anche   in   relazione   alle
          infrazioni non transfrontaliere.  Per  lo  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi  della
          Guardia  di  finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto   e   dell'imposta   sui   redditi.   L'intervento
          dell'Autorita' e'  indipendente  dalla  circostanza  che  i
          consumatori interessati si  trovino  nel  territorio  dello
          Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in  un
          altro Stato membro. 
              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'articolo 14, commi  2,  3  e  4,
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              3-bis. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, in conformita' a quanto disposto  dall'articolo  9
          del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo'  ordinare,  anche  in
          via cautelare, ai fornitori  di  servizi  di  connettivita'
          alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche  o
          di  telecomunicazione  nonche'  agli   operatori   che   in
          relazione  ad  esse  forniscono  servizi  telematici  o  di
          telecomunicazione la rimozione di  iniziative  o  attivita'
          destinate ai consumatori italiani e diffuse  attraverso  le
          reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano  gli
          estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
          dei predetti ordini, disposti ai sensi del  primo  periodo,
          hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
          quali sono gestori o in  relazione  alle  quali  forniscono
          servizi, al fine di evitare  la  protrazione  di  attivita'
          pregiudizievoli per i consumatori  e  poste  in  essere  in
          violazione del presente codice. In caso di  inottemperanza,
          senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato ai sensi del  primo
          periodo  del  presente  comma,  l'Autorita'   stessa   puo'
          applicare una sanzione amministrativa fino a  5.000.000  di
          euro. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo,  a  quanto   disposto   dall'Autorita'   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287,  l'Autorita'  applica  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00  euro.  Qualora  le
          informazioni  o  la  documentazione   fornite   non   siano
          veritiere, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'articolo 20, comma 3. 
              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000 euro a 10.000.000 euro tenuto conto della gravita'  e
          della durata della violazione  ed  anche  delle  condizioni
          economiche e patrimoniali del professionista. Nel  caso  di
          pratiche commerciali scorrette ai sensi  dell'articolo  21,
          commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000
          euro. 
              9-bis.  In  caso   di   sanzioni   inflitte   a   norma
          dell'articolo  21  del   Regolamento   UE   2017/2394   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,
          l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
          pari al 4 per cento del fatturato annuo del  professionista
          realizzato in Italia ovvero negli Stati membri  dell'Unione
          europea interessati dalla relativa violazione.  Qualora  le
          informazioni sul fatturato  annuo  non  siano  disponibili,
          l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
          pari a 2.000.000 di euro. 
              9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni  di  cui
          ai  commi  9  e  9-bis,  l'Autorita'   tiene   conto,   ove
          appropriato, dei seguenti  criteri  non  esaustivi:  a)  la
          natura, gravita', entita' e durata della violazione; b)  le
          eventuali  azioni   intraprese   dal   professionista   per
          attenuare il danno  subito  dai  consumatori  o  per  porvi
          rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal
          professionista; d) i benefici finanziari  conseguiti  o  le
          perdite evitate dal  professionista  in  conseguenza  della
          violazione, se i relativi  dati  sono  disponibili;  e)  le
          sanzioni  inflitte  al  professionista  per   la   medesima
          violazione in altri Stati membri in casi  transfrontalieri,
          in  cui  informazioni  relative  a   tali   sanzioni   sono
          disponibili  attraverso   il   meccanismo   istituito   dal
          Regolamento UE  2017/2394  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017; f) eventuali altri fattori
          aggravanti o attenuanti applicabili  alle  circostanze  del
          caso. 
              10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          10.000.000  euro,  anche  tenuto  conto  delle   condizioni
          economiche e patrimoniali del professionista. Nei  casi  di
          reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre   la
          sospensione dell'attivita' d'impresa  per  un  periodo  non
          superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 
              15-bis. I  consumatori  lesi  da  pratiche  commerciali
          sleali possono altresi' adire il giudice ordinario al  fine
          di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi  il
          risarcimento  del  danno  subito  e,  ove  applicabile,  la
          riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto
          conto, se del caso, della gravita'  e  della  natura  della
          pratica commerciale sleale, del danno  subito  e  di  altre
          circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a
          disposizione dei consumatori.». 
              «Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le  clausole
          vessatorie). - 1. L'Autorita' garante della  concorrenza  e
          del  mercato  e'  designata,  ai  sensi  dell'articolo   5,
          paragrafo  1,  del  regolamento   (UE)   2017/2394,   quale
          autorita' competente responsabile  dell'applicazione  della
          direttiva 93/13/CEE  del  Consiglio,  del  5  aprile  1993,
          concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
          i consumatori. In materia di  accertamento  e  di  sanzione
          delle  violazioni  della  citata  direttiva  93/13/CEE,  si
          applica l'articolo 27  del  presente  codice.  L'Autorita',
          sentite le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
          livello nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini  di
          cui ai commi successivi, dichiara  la  vessatorieta'  delle
          clausole  inserite  nei  contratti  tra  professionisti   e
          consumatori  che  si   concludono   mediante   adesione   a
          condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di
          moduli, modelli o formulari. Si applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, secondo  le  modalita'  previste  dal
          regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a
          quanto disposto dall'Autorita' ai sensi  dell'articolo  14,
          comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  l'Autorita'
          applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000
          euro  a  20.000  euro.  Qualora  le   informazioni   o   la
          documentazione fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'
          applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  4.000
          euro a 40.000 euro. 
              2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta'  della
          clausola   e'   diffuso   anche   per   estratto   mediante
          pubblicazione  su  apposita  sezione  del   sito   internet
          istituzionale dell'Autorita', sul sito  dell'operatore  che
          adotta la clausola  ritenuta  vessatoria  e  mediante  ogni
          altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
          informare  compiutamente  i  consumatori  a  cura  e  spese
          dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni
          di cui al presente comma, l'Autorita' applica una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
              2-bis.  Qualora  l'Autorita'  accerti,  in  alcuno  dei
          contratti  di  cui  al  comma  1,  l'utilizzo  di  clausole
          vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1,  applica
          una  sanzione  amministrativa   pecuniaria   nella   misura
          prevista dall'art. 27, comma 9, primo periodo. In  caso  di
          sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del  Regolamento
          (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata
          dall'Autorita' e' pari al 4 per cento del  fatturato  annuo
          del professionista realizzato in Italia ovvero negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea  interessati  dalla   relativa
          violazione. 
              2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni  di  cui
          al comma 2-bis, l'Autorita' tiene conto,  ove  appropriato,
          dei seguenti criteri non esaustivi: a) la natura, gravita',
          entita' e durata della violazione; b) le  eventuali  azioni
          intraprese dal professionista per attenuare il danno subito
          dai  consumatori  o  per  porvi   rimedio;   c)   eventuali
          violazioni commesse in precedenza dal professionista; d)  i
          benefici finanziari conseguiti o  le  perdite  evitate  dal
          professionista  in  conseguenza  della  violazione,  se   i
          relativi dati sono disponibili; e) le sanzioni inflitte  al
          professionista per la medesima violazione  in  altri  Stati
          membri  in  casi  transfrontalieri,  in  cui   informazioni
          relative a tali sanzioni  sono  disponibili  attraverso  il
          meccanismo  istituito  dal  Regolamento  UE  2017/2394;  f)
          eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili
          alle circostanze del caso. 
              2-quater. Per  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          inflitte ai sensi del presente articolo  si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo  I,
          sezione I e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689.  Il  pagamento   delle   sanzioni
          amministrative di cui al presente  articolo  e'  effettuato
          entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del   provvedimento
          dell'Autorita'. 
              3.   Le   imprese   interessate   hanno   facolta'   di
          interpellare preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla
          vessatorieta' delle clausole che intendono  utilizzare  nei
          rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita'
          previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita'  si
          pronuncia sull'interpello entro il  termine  di  centoventi
          giorni dalla richiesta, salvo che le  informazioni  fornite
          risultino gravemente inesatte, incomplete o non  veritiere.
          Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello
          non possono essere successivamente valutate  dall'Autorita'
          per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma
          la responsabilita' dei  professionisti  nei  confronti  dei
          consumatori. 
              4. In. materia di tutela  giurisdizionale,  contro  gli
          atti dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente
          articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta
          salva  la  giurisdizione  del   giudice   ordinario   sulla
          validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento  del
          danno. 
              5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina  la
          procedura   istruttoria   in   modo   da    garantire    il
          contraddittorio e l'accesso agli  atti,  nel  rispetto  dei
          legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento
          l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le
          associazioni  di  categoria   rappresentative   a   livello
          nazionale e con le camere di commercio interessate  o  loro
          unioni attraverso l'apposita sezione del sito  internet  di
          cui  al  comma  2  nonche'  la  procedura  di   interpello.
          Nell'esercizio  delle  competenze  di   cui   al   presente
          articolo,  l'Autorita'  puo'  sentire   le   autorita'   di
          regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti
          interessati  operano,  nonche'  le  camere   di   commercio
          interessate o le loro unioni. 
              6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte
          con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
          disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 45 (Definizioni). - 1. Ai fini delle Sezioni da I
          a IV del presente capo, si intende per: 
                a)  "consumatore":  la   persona   fisica,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera c); 
                c) "beni": 
                  1)  qualsiasi  bene  mobile  materiale   anche   da
          assemblare, l'acqua, il gas e  l'energia  elettrica  quando
          sono confezionati per la vendita in un volume delimitato  o
          in quantita' determinata; 
                  2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o
          e' interconnesso con, un contenuto digitale o  un  servizio
          digitale in modo tale che la mancanza  di  detto  contenuto
          digitale o servizio  digitale  impedirebbe  lo  svolgimento
          delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con
          elementi digitali"); 
                  3) gli animali vivi; 
                d)  "beni  prodotti  secondo   le   indicazioni   del
          consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto  in
          base a una scelta o decisione individuale del consumatore; 
                d-bis)  "dato  personale":   dato   personale   quale
          definito al punto 1) dell'articolo 4 del  regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  27
          aprile 2016; 
                e) "contratto di  vendita":  qualsiasi  contratto  in
          base al quale il professionista trasferisce o si impegna  a
          trasferire la proprieta' di beni al consumatore, inclusi  i
          contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; 
                f)  "contratto  di  servizi":   qualsiasi   contratto
          diverso da un contratto di vendita  in  base  al  quale  il
          professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio,
          compreso un servizio digitale, al consumatore; 
                g)  "contratto  a  distanza":   qualsiasi   contratto
          concluso tra il professionista e il consumatore nel  quadro
          di un regime organizzato di vendita  o  di  prestazione  di
          servizi a distanza senza la presenza  fisica  e  simultanea
          del  professionista  e  del  consumatore,  mediante   l'uso
          esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione  a  distanza
          fino  alla   conclusione   del   contratto,   compresa   la
          conclusione del contratto stesso; 
                h)   "contratto   negoziato    fuori    dei    locali
          commerciali": qualsiasi contratto tra il  professionista  e
          il consumatore: 
                  1) concluso alla presenza fisica e  simultanea  del
          professionista e del consumatore, in un luogo  diverso  dai
          locali del professionista; 
                  2) per cui e' stata fatta un'offerta da  parte  del
          consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 
                  3)  concluso  nei  locali  del   professionista   o
          mediante  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione  a   distanza
          immediatamente dopo che il consumatore e' stato  avvicinato
          personalmente e  singolarmente  in  un  luogo  diverso  dai
          locali  del  professionista,   alla   presenza   fisica   e
          simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 
                  4)  concluso  durante   un   viaggio   promozionale
          organizzato  dal  professionista  e  avente  lo   scopo   o
          l'effetto  di  promuovere  e  vendere  beni  o  servizi  al
          consumatore; 
                i) "locali commerciali": 
                  1) qualsiasi locale immobile adibito  alla  vendita
          al dettaglio in  cui  il  professionista  esercita  la  sua
          attivita' su base permanente; oppure; 
                  2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita  al
          dettaglio in cui  il  professionista  esercita  la  propria
          attivita' a carattere abituale; 
                l) "supporto durevole": ogni strumento  che  permetta
          al  consumatore  o  al  professionista  di  conservare   le
          informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
          da potervi accedere in  futuro  per  un  periodo  di  tempo
          adeguato alle finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che
          permetta  la  riproduzione  identica   delle   informazioni
          memorizzate; 
                m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in
          formato digitale; 
                n)  "servizio  finanziario":  qualsiasi  servizio  di
          natura   bancaria,   creditizia,   assicurativa,    servizi
          pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; 
                o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui  beni  o
          servizi sono offerti dal professionista ai consumatori  che
          partecipano o cui e' data la  possibilita'  di  partecipare
          all'asta di persona,  mediante  una  trasparente  procedura
          competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in  cui
          l'aggiudicatario  e'  vincolato  all'acquisto  dei  beni  o
          servizi; 
                p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista
          o di un produttore (il "garante"),  assunto  nei  confronti
          del consumatore, in aggiunta  agli  obblighi  di  legge  in
          merito alla  garanzia  di  conformita',  di  rimborsare  il
          prezzo  pagato,   sostituire,   riparare,   o   intervenire
          altrimenti sul bene,  qualora  esso  non  corrisponda  alle
          caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
          alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
          o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima
          della conclusione del contratto; 
                q) "contratto accessorio": un contratto  mediante  il
          quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a  un
          contratto  a  distanza  o  negoziato   fuori   dei   locali
          commerciali e in cui tali beni o servizi sono  forniti  dal
          professionista o da un terzo in base ad un accordo  tra  il
          terzo e il professionista. 
                q-bis) "servizio digitale": 
                  1) un  servizio  che  consente  al  consumatore  di
          creare, trasformare, archiviare i dati o  di  accedervi  in
          formato digitale; oppure 
                  2) un servizio che consente la condivisione di dati
          in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da
          altri  utenti  di  tale   servizio,   o   qualsiasi   altra
          interazione con tali dati; 
                q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza  un
          software,  compresi  siti  web,  parte  di   siti   web   o
          un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
          che permette  ai  consumatori  di  concludere  contratti  a
          distanza con altri professionisti o consumatori; 
                q-quater) "fornitore di  mercato  online":  qualsiasi
          professionista  che   fornisce   un   mercato   online   ai
          consumatori; 
                q-quinquies)  "compatibilita'":  la   capacita'   del
          contenuto digitale o del servizio  digitale  di  funzionare
          con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati
          contenuti digitali o servizi digitali  dello  stesso  tipo,
          senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o
          il servizio digitale; 
                q-sexies) "funzionalita'": la capacita' del contenuto
          digitale o del servizio digitale di svolgere tutte  le  sue
          funzioni in considerazione del suo scopo; 
                q-septies)  "interoperabilita'":  la  capacita'   del
          contenuto digitale o del servizio  digitale  di  funzionare
          con hardware o software diversi  da  quelli  con  cui  sono
          normalmente utilizzati i contenuti  digitali  o  i  servizi
          digitali dello stesso tipo.». 
              «Art. 46 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
          delle sezioni da I a IV del  presente  capo  si  applicano,
          alle  condizioni  e  nella   misura   stabilita   in   tali
          disposizioni,  a  qualsiasi  contratto  concluso   tra   un
          professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga  o
          si impegna a pagare il prezzo. Si  applicano  ai  contratti
          per  la   fornitura   di   acqua,   gas,   elettricita'   o
          teleriscaldamento, anche da parte di  prestatori  pubblici,
          nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti  su
          base contrattuale. 
              1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, e dal decreto legislativo n. 196 del 2003,  le
          disposizioni delle sezioni da I a IV del presente  capo  si
          applicano anche se il professionista fornisce o si  impegna
          a fornire un contenuto digitale mediante  un  supporto  non
          materiale o  un  servizio  digitale  al  consumatore  e  il
          consumatore fornisce o si impegna a fornire dati  personali
          al professionista, tranne i casi in cui  i  dati  personali
          forniti dal consumatore siano trattati  dal  professionista
          esclusivamente  ai  fini  della  fornitura  del   contenuto
          digitale su supporto non materiale o del servizio  digitale
          a  norma  delle  predette  disposizioni  o  per  consentire
          l'assolvimento   degli   obblighi   di   legge    cui    il
          professionista e' soggetto, e questi non tratti  tali  dati
          per nessun altro scopo. 
              2. In caso  di  conflitto  tra  le  disposizioni  delle
          Sezioni da I a IV del presente Capo e una  disposizione  di
          un  atto  dell'Unione  europea   che   disciplina   settori
          specifici, quest'ultima e le relative  norme  nazionali  di
          recepimento  prevalgono  e  si  applicano  a  tali  settori
          specifici. 
              3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
          Capo  non  impediscono  ai  professionisti  di  offrire  ai
          consumatori   condizioni   contrattuali   piu'   favorevoli
          rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.». 
              «Art. 47  (Esclusioni).  -  1.  Le  disposizioni  delle
          Sezioni da I a IV del presente Capo  non  si  applicano  ai
          contratti: 
                a)  per  i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi
          popolari, l'assistenza  all'infanzia  e  il  sostegno  alle
          famiglie e alle persone temporaneamente  o  permanentemente
          in stato di bisogno,  ivi  compresa  l'assistenza  a  lungo
          termine; 
                b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da
          professionisti sanitari a pazienti, al  fine  di  valutare,
          mantenere o  ristabilire  il  loro  stato  di  salute,  ivi
          compresa  la  prescrizione,  la   somministrazione   e   la
          fornitura di medicinali  e  dispositivi  medici,  sia  essa
          fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
          sanitaria; 
                c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di
          valore  pecuniario  in  giochi  di  fortuna,  comprese   le
          lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse; 
                d) di servizi finanziari; 
                e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili  o
          la costituzione o  il  trasferimento  di  diritti  su  beni
          immobili; 
                f)  per  la  costruzione   di   nuovi   edifici,   la
          trasformazione sostanziale di edifici esistenti  e  per  la
          locazione di alloggi a scopo residenziale; 
                g) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della
          disciplina concernente i contratti del turismo organizzato,
          di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1  al  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
                h) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della
          disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio,  di  cui
          agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice; 
                i)  stipulati  con  l'intervento   di   un   pubblico
          ufficiale,   tenuto   per    legge    all'indipendenza    e
          all'imparzialita',  il  quale  deve   garantire,   fornendo
          un'informazione  giuridica  completa,  che  il  consumatore
          concluda il contratto soltanto sulla base di una  decisione
          giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
          giuridica; 
                l) di fornitura di alimenti,  bevande  o  altri  beni
          destinati al consumo corrente nella famiglia e  fisicamente
          forniti da un professionista in giri frequenti  e  regolari
          al domicilio, alla residenza  o  al  posto  di  lavoro  del
          consumatore; 
                m) di servizi di trasporto  passeggeri,  fatti  salvi
          l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; 
                n) conclusi tramite distributori automatici o  locali
          commerciali automatizzati; 
                o) conclusi  con  operatori  delle  telecomunicazioni
          impiegando  telefoni  pubblici  a  pagamento  per  il  loro
          utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo  collegamento
          tramite   telefono,   Internet   o   fax,   stabilito   dal
          consumatore; 
                o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata  o
          comunque venduti secondo altre  modalita'  dalle  autorita'
          giudiziarie. 
              2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
          Capo non si applicano  ai  contratti  negoziati  fuori  dei
          locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il
          consumatore  deve  pagare  non  e'  superiore  a  50  euro.
          Tuttavia, si applicano le disposizioni  del  presente  Capo
          nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
          medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale
          che   il   consumatore   deve   pagare,   indipendentemente
          dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di  50
          euro.». 
              «Art. 48 (Obblighi d'informazione nei contratti diversi
          dai contratti a  distanza  o  negoziati  fuori  dei  locali
          commerciali). - 1. Prima che il consumatore  sia  vincolato
          da un contratto  diverso  da  un  contratto  a  distanza  o
          negoziato  fuori  dei   locali   commerciali   o   da   una
          corrispondente  offerta,  il  professionista  fornisce   al
          consumatore le  seguenti  informazioni  in  modo  chiaro  e
          comprensibile, qualora esse non siano  gia'  apparenti  dal
          contesto: 
                a) le caratteristiche principali dei beni o  servizi,
          nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
                b)  l'identita'   del   professionista,   l'indirizzo
          geografico in cui e' stabilito e il numero di  telefono  e,
          ove  questa  informazione   sia   pertinente,   l'indirizzo
          geografico e l'identita' del professionista per  conto  del
          quale egli agisce; 
                c) il prezzo totale dei beni  o  servizi  comprensivo
          delle imposte o, se  la  natura  dei  beni  o  dei  servizi
          comporta l'impossibilita' di calcolare  ragionevolmente  il
          prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del  prezzo  e,
          se applicabili, tutte le spese  aggiuntive  di  spedizione,
          consegna o postali oppure, qualora tali spese  non  possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; 
                d)  se  applicabili,  le  modalita'   di   pagamento,
          consegna  ed  esecuzione,  la  data  entro  la   quale   il
          professionista si impegna a consegnare i beni o a  prestare
          il servizio e il  trattamento  dei  reclami  da  parte  del
          professionista; 
                e) oltre a un richiamo dell'esistenza della  garanzia
          legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e i
          servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del  servizio
          postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili; 
                f) la durata del contratto, se applicabile, o, se  il
          contratto e' a tempo indeterminato  o  e'  un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni  di  risoluzione   del
          contratto; 
                g) se applicabile,  la  funzionalita'  dei  beni  con
          elementi digitali, del contenuto  digitale  e  dei  servizi
          digitali, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                h)  qualsiasi  compatibilita'   e   interoperabilita'
          pertinente dei beni con elementi  digitali,  del  contenuto
          digitale e dei servizi digitali, di cui  il  professionista
          sia a conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'  ragionevolmente
          attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili. 
              2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
          al  comma  1,  si  applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
              3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
          al comma 1, non si applicano  ai  contratti  che  implicano
          transazioni quotidiane e che sono  eseguiti  immediatamente
          al momento della loro conclusione. 
              4. E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  prevedere  o
          mantenere    obblighi    aggiuntivi     di     informazione
          precontrattuale per i contratti  ai  quali  si  applica  il
          presente articolo. 
              5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli da 6 a 12 del presente Codice.». 
              «Art. 49 (Obblighi  di  informazione  nei  contratti  a
          distanza  e  nei  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
          commerciali). - 1. Prima che il consumatore  sia  vincolato
          da un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei  locali
          commerciali   o   da   una   corrispondente   offerta,   il
          professionista  fornisce  al  consumatore  le  informazioni
          seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
                a) le caratteristiche principali dei beni o  servizi,
          nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
                b) l'identita' del professionista; 
                c) l'indirizzo geografico dove il  professionista  e'
          stabilito, cosi' come il suo numero di telefono  e  il  suo
          indirizzo  elettronico.  Inoltre,  se   il   professionista
          fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica
          che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui
          una corrispondenza scritta, che rechi la data e orario  dei
          relativi   messaggi,   su   un   supporto   durevole,    il
          professionista deve fornire anche le informazioni  relative
          a tale altro mezzo. Tutti  questi  mezzi  di  comunicazione
          forniti dal professionista devono consentire al consumatore
          di contattarlo rapidamente e  di  comunicare  efficacemente
          con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce  anche
          l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per
          conto del quale agisce; 
                d) se diverso dall'indirizzo fornito  in  conformita'
          della lettera c), l'indirizzo  geografico  della  sede  del
          professionista  a  cui  il  consumatore  puo'   indirizzare
          eventuali   reclami   e,   se   applicabile,   quello   del
          professionista per conto del quale agisce; 
                e)  il  prezzo  totale  dei  beni   o   dei   servizi
          comprensivo delle imposte  o,  se  la  natura  dei  beni  o
          servizi    comporta    l'impossibilita'    di     calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive di spedizione, consegna o postali e  ogni  altro
          costo   oppure,   qualora   tali    spese    non    possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate  al  consumatore;
          nel caso di un contratto a  tempo  indeterminato  o  di  un
          contratto comprendente un  abbonamento,  il  prezzo  totale
          include i costi totali per periodo di fatturazione;  quando
          tali contratti prevedono  l'addebitamento  di  una  tariffa
          fissa, il prezzo totale equivale  anche  ai  costi  mensili
          totali;   se   i   costi   totali   non   possono    essere
          ragionevolmente  calcolati  in  anticipo,   devono   essere
          fornite le modalita' di calcolo del prezzo; 
                e-bis) se applicabile, l'informazione che  il  prezzo
          e'  stato  personalizzato  sulla  base   di   un   processo
          decisionale  automatizzato,  ferme  le  garanzie   di   cui
          all'articolo  22  del   regolamento   (UE)   2016/679   del
          Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
                f) il costo dell'utilizzo del mezzo di  comunicazione
          a distanza per la conclusione  del  contratto  quando  tale
          costo e' calcolato su una base  diversa  dalla  tariffa  di
          base; 
                g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione,
          la data entro la  quale  il  professionista  si  impegna  a
          consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il
          trattamento dei reclami da parte del professionista; 
                h) in caso di sussistenza di un diritto  di  recesso,
          le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
          diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il
          modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; 
                i) se applicabile, l'informazione che il  consumatore
          dovra' sostenere il costo della restituzione  dei  beni  in
          caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i
          beni  per  loro  natura  non  possano  essere   normalmente
          restituiti a mezzo posta; 
                l) che, se il  consumatore  esercita  il  diritto  di
          recesso  dopo  aver  presentato  una  richiesta  ai   sensi
          dell'articolo 50, comma 3, o  dell'articolo  51,  comma  8,
          egli e' responsabile del  pagamento  al  professionista  di
          costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3; 
                m) se non e' previsto un diritto di recesso ai  sensi
          dell'articolo 59, l'informazione  che  il  consumatore  non
          beneficera' di un diritto di recesso o,  se  del  caso,  le
          circostanze in cui  il  consumatore  perde  il  diritto  di
          recesso; 
                n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
          di conformita' per  i  beni,  il  contenuto  digitale  e  i
          servizi digitali; 
                o)  se  applicabili,  l'esistenza  e  le   condizioni
          dell'assistenza postvendita  al  consumatore,  dei  servizi
          postvendita e delle garanzie commerciali; 
                p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come
          definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente
          Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
                q) la durata del contratto, se applicabile, o, se  il
          contratto e' a tempo indeterminato  o  e'  un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni   per   recedere   dal
          contratto; 
                r) se applicabile, la durata  minima  degli  obblighi
          del consumatore a norma del contratto; 
                s) se applicabili, l'esistenza  e  le  condizioni  di
          depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
          tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; 
                t) se applicabile,  la  funzionalita'  dei  beni  con
          elementi digitali, del contenuto  digitale  e  dei  servizi
          digitali, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                u)  qualsiasi  compatibilita'   e   interoperabilita'
          pertinente dei beni con elementi  digitali,  del  contenuto
          digitale e dei servizi digitali, di cui  il  professionista
          sia a conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'  ragionevolmente
          attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; 
                v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un
          meccanismo extra-giudiziale di reclamo  e  ricorso  cui  il
          professionista e'  soggetto  e  le  condizioni  per  avervi
          accesso. 
              2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
          al  comma  1,  si  applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
              3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui
          al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere  sostituite
          dai corrispondenti dati della casa d'aste. 
              4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i)  e
          l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo  sul
          recesso di cui all'allegato I, parte A.  Il  professionista
          ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al  comma
          1, lettere h), i) e l), se ha presentato  dette  istruzioni
          al consumatore, debitamente  compilate.  I  riferimenti  al
          periodo di recesso di quattordici giorni  nelle  istruzioni
          tipo sul recesso di  cui  all'allegato  I,  parte  A,  sono
          sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta
          giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis. 
              5. Le informazioni di cui  al  comma  1  formano  parte
          integrante  del  contratto  a  distanza  o  del   contratto
          negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
          modificate se non con accordo espresso delle parti. 
              6. Se il professionista non adempie  agli  obblighi  di
          informazione sulle spese aggiuntive o gli  altri  costi  di
          cui al comma 1, lettera e), o sui costi della  restituzione
          dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore  non
          deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 
              7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
          una comunicazione individuale, le informazioni  di  cui  al
          comma 1 sono fornite, ove il consumatore  lo  richieda,  in
          lingua italiana. 
              8.  Gli  obblighi  di  informazione   stabiliti   nella
          presente   sezione   si   aggiungono   agli   obblighi   di
          informazione contenuti nel  decreto  legislativo  26  marzo
          2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  nel  decreto
          legislativo  9   aprile   2003,   n.   70,   e   successive
          modificazioni, e non ostano  ad  obblighi  di  informazione
          aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 
              9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso  di
          conflitto tra una disposizione del decreto  legislativo  26
          marzo 2010,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni, sul contenuto e  le  modalita'  di  rilascio
          delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
          sezione, prevale quest'ultima. 
              10. L'onere della prova relativo all'adempimento  degli
          obblighi di  informazione  di  cui  alla  presente  sezione
          incombe sul professionista.». 
              «Art. 50 (Requisiti formali per i  contratti  negoziati
          fuori dei locali commerciali). - 1. Per quanto  riguarda  i
          contratti  negoziati  fuori  dei  locali   commerciali   il
          professionista fornisce al consumatore le  informazioni  di
          cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il
          consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette
          informazioni devono essere leggibili  e  presentate  in  un
          linguaggio semplice e comprensibile. 
              2. Il professionista fornisce al consumatore una  copia
          del contratto  firmato  o  la  conferma  del  contratto  su
          supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su  un
          altro mezzo durevole, compresa, se del  caso,  la  conferma
          del  previo  consenso  espresso  e  dell'accettazione   del
          consumatore  in  conformita'  all'articolo  59,  comma   1,
          lettera o). 
              3. Se un  consumatore  vuole  che  la  prestazione  dei
          servizi ovvero la fornitura di acqua, gas  o  elettricita',
          quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
          quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante
          il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2,  e
          il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare,  il
          professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita
          richiesta su un  supporto  durevole  e  chiede  inoltre  al
          consumatore di riconoscere che, una volta che il  contratto
          sara' stato interamente  eseguito  dal  professionista,  il
          consumatore non avra' piu' il diritto di recesso. 
              4.  Per  i  contratti  negoziati   fuori   dei   locali
          commerciali in cui il consumatore ha chiesto  espressamente
          i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione  di
          lavori di riparazione o manutenzione e in virtu' dei  quali
          il professionista e il consumatore adempiono immediatamente
          ai propri obblighi contrattuali e l'importo  a  carico  del
          consumatore non supera i 200 euro: 
                a) il professionista fornisce al  consumatore,  prima
          che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni  di
          cui all'articolo 49,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e  le
          informazioni  concernenti  il  prezzo  o  le  modalita'  di
          calcolo del prezzo, accompagnate da una  stima  del  prezzo
          totale, su  supporto  cartaceo  o,  se  il  consumatore  e'
          d'accordo, su un altro mezzo  durevole.  Il  professionista
          fornisce le informazioni di cui all'articolo 49,  comma  1,
          lettere a), h) ed m), ma puo' scegliere di non fornirle  su
          formato cartaceo  o  su  un  altro  mezzo  durevole  se  il
          consumatore ha espressamente acconsentito; 
                b) la conferma del contratto fornita conformemente al
          comma  2  del   presente   articolo   contiene   tutte   le
          informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.». 
              «Art.  51  (Requisiti  formali  per   i   contratti   a
          distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a  distanza
          il professionista  fornisce  o  mette  a  disposizione  del
          consumatore le informazioni di cui all'articolo  49,  comma
          1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
          impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.  Nella
          misura in cui dette  informazioni  sono  presentate  su  un
          supporto durevole, esse devono essere leggibili. 
              2. Se un contratto a distanza che deve essere  concluso
          con mezzi elettronici impone al  consumatore  l'obbligo  di
          pagare, il professionista gli comunica in  modo  chiaro  ed
          evidente le informazioni di cui all'articolo 49,  comma  1,
          lettere a),  e),  q)  ed  r),  direttamente  prima  che  il
          consumatore inoltri l'ordine. Il professionista  garantisce
          che, al  momento  di  inoltrare  l'ordine,  il  consumatore
          riconosca espressamente che l'ordine implica  l'obbligo  di
          pagare. Se l'inoltro dell'ordine  implica  di  azionare  un
          pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la  funzione
          analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto  le
          parole "ordine con obbligo di pagare"  o  una  formulazione
          corrispondente  inequivocabile  indicante   che   l'inoltro
          dell'ordine implica l'obbligo di pagare il  professionista.
          Se il professionista non  osserva  il  presente  comma,  il
          consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine. 
              3. I siti di commercio  elettronico  indicano  in  modo
          chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio  del  processo
          di ordinazione, se si applicano restrizioni  relative  alla
          consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 
              4. Se il contratto e' concluso  mediante  un  mezzo  di
          comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo
          limitato per comunicare le informazioni, il  professionista
          fornisce, su o mediante  quello  specifico  mezzo  e  prima
          della conclusione del  contratto,  almeno  le  informazioni
          precontrattuali riguardanti le  caratteristiche  principali
          dei beni o  servizi,  l'identita'  del  professionista,  il
          prezzo  totale,  il  diritto  di  recesso,  la  durata  del
          contratto e, nel caso di contratti a  tempo  indeterminato,
          le condizioni di risoluzione del contratto,  come  indicato
          rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere  a),  b),
          e), h) e q), eccetto il modulo di  recesso  tipo  figurante
          all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h).  Le  altre
          informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,  compreso  il
          modello  del  modulo   di   recesso,   sono   fornite   dal
          professionista in  un  modo  appropriato  conformemente  al
          comma 1 del presente articolo. 
              5.  Fatto  salvo  il  comma  4,  se  il  professionista
          telefona al consumatore al fine di concludere un  contratto
          a  distanza,  all'inizio   della   conversazione   con   il
          consumatore egli deve rivelare  la  sua  identita'  e,  ove
          applicabile, l'identita'  della  persona  per  conto  della
          quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo  commerciale
          della chiamata e l'informativa di cui all'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 178. 
              6. Quando un contratto a distanza deve essere  concluso
          per telefono, il professionista deve  confermare  l'offerta
          al consumatore,  il  quale  e'  vincolato  solo  dopo  aver
          firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;  in
          tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto
          con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se
          il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. 
              7.  Il  professionista  fornisce  al   consumatore   la
          conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
          un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto  a
          distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni
          oppure prima che l'esecuzione del  servizio  abbia  inizio.
          Tale conferma comprende: 
                a) tutte le  informazioni  di  cui  all'articolo  49,
          comma 1, a  meno  che  il  professionista  non  abbia  gia'
          fornito l'informazione al consumatore su un mezzo  durevole
          prima della conclusione del contratto a distanza; e  b)  se
          del caso,  la  conferma  del  previo  consenso  espresso  e
          dell'accettazione     del     consumatore     conformemente
          all'articolo 59, lettera o). 
              8. Se un  consumatore  vuole  che  la  prestazione  dei
          servizi ovvero la fornitura di acqua, gas  o  elettricita',
          quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
          quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante
          il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2,  e
          il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare,  il
          professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta
          esplicita e chiede inoltre al  consumatore  di  riconoscere
          che, una volta che il  contratto  sara'  stato  interamente
          eseguito dal professionista, il consumatore non avra'  piu'
          il diritto di recesso. 
              9.  Il  presente  articolo  lascia  impregiudicate   le
          disposizioni  relative  alla   conclusione   di   contratti
          elettronici e all'inoltro di  ordini  per  via  elettronica
          conformemente agli articoli 12, commi  2  e  3,  e  13  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni.». 
              «Art. 52 (Diritto di recesso).  -  1.  Fatte  salve  le
          eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di
          un  periodo  di  quattordici  giorni  per  recedere  da  un
          contratto  a  distanza  o  negoziato   fuori   dei   locali
          commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e  senza
          dover  sostenere   costi   diversi   da   quelli   previsti
          all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57. 
              1-bis. Il periodo di recesso di quattordici  giorni  di
          cui al comma  1  e'  prolungato  a  trenta  giorni,  per  i
          contratti conclusi nel contesto di visite non richieste  di
          un professionista presso  l'abitazione  di  un  consumatore
          oppure di escursioni organizzate da un  professionista  con
          lo scopo o con l'effetto di promuovere o  vendere  prodotti
          ai consumatori. La disposizione di cui  al  presente  comma
          non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite
          domiciliari da parte di un professionista, richieste da  un
          consumatore  e  non  organizzate  dal  medesimo  in   forma
          collettiva. 
              2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso  di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo   termina   dopo
          quattrodici giorni, o, nei casi di cui al comma 1-bis, dopo
          trenta giorni a decorrere: 
                a) nel caso dei  contratti  di  servizi,  dal  giorno
          della conclusione del contratto; 
                b) nel caso di contratti di vendita,  dal  giorno  in
          cui il consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e
          designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico
          dei beni o: 
                  1)  nel  caso  di  beni   multipli   ordinati   dal
          consumatore  mediante   un   solo   ordine   e   consegnati
          separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
          diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce
          il possesso fisico dell'ultimo bene; 
                  2) nel caso di consegna di un  bene  costituito  da
          lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore  o
          un terzo, diverso dal vettore e designato dal  consumatore,
          acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo; 
                  3) nel caso di contratti per la consegna  periodica
          di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno
          in cui il consumatore o un terzo,  diverso  dal  vettore  e
          designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico
          del primo bene; 
                c) nel caso di contratti per la fornitura  di  acqua,
          gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in  un
          volume   limitato   o   in   quantita'   determinata,    di
          teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un
          supporto  materiale,  dal  giorno  della  conclusione   del
          contratto. 
              3. Le parti del contratto  possono  adempiere  ai  loro
          obblighi  contrattuali  durante  il  periodo  di   recesso.
          Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei  locali
          commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo
          di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza
          inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto
          per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso
          fisico dei beni per i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
          presentarli allo sconto prima di tale termine. 
              3-bis.  Nel  caso   di   cui   al   comma   1-bis,   il
          professionista   non   puo'   accettare,   a   titolo    di
          corrispettivo, effetti cambiari che  abbiano  una  scadenza
          inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto
          per i contratti di servizi o all'acquisizione del  possesso
          fisico dei beni per i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
          presentarli allo sconto prima di tale termine». 
              «Art. 53 (Non adempimento  dell'obbligo  d'informazione
          sul  diritto  di  recesso).   -   1.   Se   in   violazione
          dell'articolo 49, comma 1, lettera  h),  il  professionista
          non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto  di
          recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo  la
          fine del periodo di recesso iniziale,  come  determinato  a
          norma dell'articolo 52, comma 2. 
              2. Se il  professionista  fornisce  al  consumatore  le
          informazioni di cui al comma 1 del presente articolo  entro
          dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2,  il
          periodo di  recesso  termina  quattordici  giorni  dopo  il
          giorno in cui il consumatore riceve  le  informazioni.  Nel
          caso di contratti  conclusi  nel  contesto  di  visite  non
          richieste di un professionista presso  l'abitazione  di  un
          consumatore  oppure  di  escursioni   organizzate   da   un
          professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o
          vendere prodotti ai consumatori  di  cui  all'articolo  52,
          comma 1-bis, tale periodo termina  trenta  giorni  dopo  il
          giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.». 
              «Art. 56  (Obblighi  del  professionista  nel  caso  di
          recesso). - 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti
          ricevuti dal consumatore, eventualmente  comprensivi  delle
          spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque  entro
          quattordici giorni dal giorno in  cui  e'  informato  della
          decisione del consumatore  di  recedere  dal  contratto  ai
          sensi  dell'articolo  54.  Il  professionista   esegue   il
          rimborso di cui al  primo  periodo  utilizzando  lo  stesso
          mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione
          iniziale, salvo  che  il  consumatore  abbia  espressamente
          convenuto altrimenti e a condizione che  questi  non  debba
          sostenere  alcun  costo  quale  conseguenza  del  rimborso.
          Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato  effettuato  per
          mezzo di effetti cambiari, qualora questi non  siano  stati
          ancora presentati all'incasso, deve  procedersi  alla  loro
          restituzione.  E'  nulla  qualsiasi  clausola  che  preveda
          limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle
          somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto  di
          recesso. 
              2. Fatto salvo il comma 1,  il  professionista  non  e'
          tenuto a  rimborsare  i  costi  supplementari,  qualora  il
          consumatore abbia scelto espressamente un tipo di  consegna
          diversa dal tipo  meno  costoso  di  consegna  offerto  dal
          professionista. 
              3.  Salvo  che  il  professionista  abbia  offerto   di
          ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai  contratti  di
          vendita, il  professionista  puo'  trattenere  il  rimborso
          finche'  non  abbia  ricevuto  i  beni  oppure  finche'  il
          consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i  beni,
          a seconda di quale situazione si verifichi per prima. 
              3-bis.  Per  quanto  riguarda  i  dati  personali   del
          consumatore,  il  professionista  rispetta   gli   obblighi
          applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679. 
              3-ter. Il  professionista  si  astiene  dall'utilizzare
          qualsiasi contenuto, diverso dai  dati  personali,  che  e'
          stato fornito o creato dal consumatore  durante  l'utilizzo
          del contenuto digitale o del servizio digitale fornito  dal
          professionista, salvo quando tale contenuto: a) e' privo di
          utilita' al di fuori del contesto del contenuto digitale  o
          del  servizio  digitale  fornito  dal  professionista;   b)
          riguarda unicamente  l'attivita'  del  consumatore  durante
          l'utilizzo del contenuto digitale o del  servizio  digitale
          fornito dal  professionista;  c)  e'  stato  aggregato  dal
          professionista ad altri dati e non puo' essere disaggregato
          o puo' esserlo soltanto con sforzi  sproporzionati;  d)  e'
          stato generato congiuntamente dal consumatore  e  da  altre
          persone, e se altri consumatori possono continuare a  farne
          uso. 
              3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di  cui  al
          comma 3-ter, lettera a), b) o  c),  il  professionista,  su
          richiesta del consumatore, mette a disposizione  di  questi
          qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito  o
          creato dal consumatore  durante  l'utilizzo  del  contenuto
          digitale   o   del   servizio    digitale    fornito    dal
          professionista. 
              3-quinquies. Il consumatore ha il diritto di recuperare
          dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente  e
          senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in
          un  formato  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo
          automatico. 
              3-sexies.  In  caso  di  recesso  dal   contratto,   il
          professionista puo' impedire qualsiasi  ulteriore  utilizzo
          del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del
          consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile  tale
          contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account
          utente, fatto salvo quanto previsto al comma 3-quater.». 
              «Art.  57  (Obblighi  del  consumatore  nel   caso   di
          recesso). - 1. A meno che il professionista  abbia  offerto
          di ritirare egli stesso i beni, il consumatore  restituisce
          i beni o  li  consegna  al  professionista  o  a  un  terzo
          autorizzato dal professionista a  ricevere  i  beni,  senza
          indebito ritardo e in ogni caso  entro  quattordici  giorni
          dalla data in cui ha comunicato al  professionista  la  sua
          decisione di recedere dal contratto ai sensi  dell'articolo
          54. Il termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i
          beni  prima  della  scadenza  del  periodo  di  quattordici
          giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della
          restituzione dei beni, purche' il professionista non  abbia
          concordato di sostenerlo o abbia  omesso  di  informare  il
          consumatore che tale costo e' a carico del consumatore. Nel
          caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in
          cui  i  beni  sono  stati  consegnati  al   domicilio   del
          consumatore al momento della conclusione del contratto,  il
          professionista ritira i beni a sue spese  qualora  i  beni,
          per loro natura, non possano essere normalmente  restituiti
          a mezzo posta. 
              2. Il  consumatore  e'  responsabile  unicamente  della
          diminuzione  del  valore  dei  beni   risultante   da   una
          manipolazione dei beni diversa  da  quella  necessaria  per
          stabilire la natura, le caratteristiche e il  funzionamento
          dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso  responsabile
          per la diminuzione del valore dei beni se il professionista
          ha omesso di informare il consumatore del  suo  diritto  di
          recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h). 
              2-bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore
          si astiene  dall'utilizzare  il  contenuto  digitale  o  il
          servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. 
              3.  Qualora  un  consumatore  eserciti  il  diritto  di
          recesso dopo aver presentato una richiesta  in  conformita'
          dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8,  il
          consumatore   versa   al    professionista    un    importo
          proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento  in
          cui  il  consumatore   ha   informato   il   professionista
          dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte  le
          prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale
          che  il  consumatore  deve  pagare  al  professionista   e'
          calcolato sulla  base  del  prezzo  totale  concordato  nel
          contratto. Se detto prezzo totale e'  eccessivo,  l'importo
          proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato
          di quanto e' stato fornito. 
              4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: 
                a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua,
          gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in  un
          volume  limitato  o  in   quantita'   determinata,   o   di
          teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il  periodo
          di recesso quando: 
                  1)  il  professionista   ha   omesso   di   fornire
          informazioni  in  conformita'  all'articolo  49,  comma  1,
          lettere h) ed l); oppure 
                  2) il consumatore non ha espressamente chiesto  che
          la prestazione iniziasse durante il periodo di  recesso  in
          conformita' all'articolo 50, comma 3, e  dell'articolo  51,
          comma 8; oppure 
                b) la fornitura, in tutto o in parte,  del  contenuto
          digitale che  non  e'  fornito  su  un  supporto  materiale
          quando: 
                  1)  il  consumatore  non  ha  dato  il  suo  previo
          consenso espresso circa l'inizio  della  prestazione  prima
          della fine del periodo di quattordici o  trenta  giorni  di
          cui all'articolo 52; 
                  2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il
          diritto di recesso quando  ha  espresso  il  suo  consenso;
          oppure 
                  3)  il  professionista  ha  omesso  di  fornire  la
          conferma  conformemente  all'articolo  50,   comma   2,   o
          all'articolo 51, comma 7. 
              5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56,  comma
          2, e nel presente  articolo,  l'esercizio  del  diritto  di
          recesso  non  comporta  alcuna   responsabilita'   per   il
          consumatore.». 
              «Art. 59 (Eccezioni al diritto di  recesso).  -  1.  Il
          diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a  58  per  i
          contratti a distanza e  i  contratti  negoziati  fuori  dei
          locali commerciali e' escluso relativamente a: 
                a)  i  contratti  di   servizi   dopo   la   completa
          prestazione del servizio ma,  se  il  contratto  impone  al
          consumatore l'obbligo di pagare, solo  se  l'esecuzione  e'
          iniziata con il previo consenso espresso del consumatore  e
          l'accettazione del fatto che perdera' il proprio diritto di
          recesso a seguito della completa esecuzione  del  contratto
          da parte del professionista; 
                b) la fornitura di beni o servizi il  cui  prezzo  e'
          legato  a  fluttuazioni  nel  mercato  finanziario  che  il
          professionista non e' in grado di controllare e che possono
          verificarsi durante il periodo di recesso; 
                c) la fornitura di  beni  confezionati  su  misura  o
          chiaramente personalizzati; 
                d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi
          o scadere rapidamente; 
                e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano
          ad essere restituiti per motivi igienici  o  connessi  alla
          protezione  della  salute  e  sono  stati  aperti  dopo  la
          consegna; 
                f) la  fornitura  di  beni  che,  dopo  la  consegna,
          risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati  con
          altri beni; 
                g) la fornitura di bevande alcoliche, il  cui  prezzo
          sia stato  concordato  al  momento  della  conclusione  del
          contratto di vendita, la cui consegna possa  avvenire  solo
          dopo trenta giorni e il cui  valore  effettivo  dipenda  da
          fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate
          dal professionista; 
                h)   i   contratti   in   cui   il   consumatore   ha
          specificamente  richiesto   una   visita   da   parte   del
          professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti
          di riparazione o manutenzione. Se,  in  occasione  di  tale
          visita, il professionista fornisce servizi oltre  a  quelli
          specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai
          pezzi di ricambio necessari per effettuare la  manutenzione
          o le riparazioni, il diritto di recesso si applica  a  tali
          servizi o beni supplementari; 
                i)  la  fornitura  di  registrazioni  audio  o  video
          sigillate o di  software  informatici  sigillati  che  sono
          stati aperti dopo la consegna; 
                l) la fornitura di giornali, periodici e  riviste  ad
          eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura  di
          tali pubblicazioni; 
                m) i  contratti  conclusi  in  occasione  di  un'asta
          pubblica; 
                n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali,
          il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture,
          i servizi di catering o i servizi riguardanti le  attivita'
          del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un
          periodo di esecuzione specifici; 
                o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale
          mediante un  supporto  non  materiale  se  l'esecuzione  e'
          iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo
          di pagare, qualora: 
                  1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso
          espresso a iniziare la prestazione durante  il  periodo  di
          diritto di recesso; 
                  2) il consumatore  abbia  riconosciuto  di  perdere
          cosi' il proprio diritto di recesso; 
                  3) il  professionista  abbia  fornito  la  conferma
          conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo  51,
          comma 7. 
              1-bis. Le eccezioni al diritto di  recesso  di  cui  al
          comma 1, lettere a), b), c) ed  e),  non  si  applicano  ai
          contratti conclusi nel contesto di visite non richieste  di
          un professionista presso  l'abitazione  di  un  consumatore
          oppure di escursioni organizzate da un  professionista  con
          lo scopo o con l'effetto di promuovere o  vendere  prodotti
          ai consumatori. 
              1-ter. Nei  contratti  di  servizio  che  impongono  al
          consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia
          specificamente  richiesto   una   visita   da   parte   del
          professionista ai  fini  dell'effettuazione  di  lavori  di
          riparazione, il consumatore perde  il  diritto  di  recesso
          dopo che il servizio e' stato interamente prestato, purche'
          l'esecuzione abbia avuto  inizio  con  il  previo  consenso
          espresso del consumatore medesimo.». 
              - L'allegato  I  del  suddetto  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, cosi' recita: 
              «ALLEGATO I. - Informazioni relative all'esercizio  del
          diritto di recesso 
                A.  Istruzioni  tipo   sul   recesso   -   ai   sensi
          dell'art.49, comma 4, - 
                Diritto di recesso 
              Lei ha il diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
          indicarne le ragioni, entro 14 giorni. 
              Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni  dal  giorno
          [1]. 
              Per esercitare il diritto di recesso, Lei e'  tenuto  a
          informarci [2] della sua decisione di recedere dal presente
          contratto tramite una dichiarazione esplicita  (ad  esempio
          lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal  fine
          puo' utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma  non
          e' obbligatorio [3]. 
              Per rispettare il termine di  recesso,  e'  sufficiente
          che Lei invii la comunicazione relativa  all'esercizio  del
          diritto di recesso prima  della  scadenza  del  periodo  di
          recesso. 
 
                              Effetti del recesso 
 
              Se  Lei  recede  dal  presente  contratto,  Le  saranno
          rimborsati tutti i pagamenti che  ha  effettuato  a  nostro
          favore, compresi i costi  di  consegna  (ad  eccezione  dei
          costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di
          un tipo di  consegna  diverso  dal  tipo  meno  costoso  di
          consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e
          in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno  in  cui  siamo
          informati della Sua  decisione  di  recedere  dal  presente
          contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo
          stesso mezzo di pagamento da Lei usato per  la  transazione
          iniziale, salvo che Lei non abbia  espressamente  convenuto
          altrimenti; in ogni caso, non dovra' sostenere alcun  costo
          quale conseguenza di tale rimborso [4]. 
              [5] 
              [6] 
              Istruzioni per la compilazione: 
              [1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette: 
                a) in caso  di  un  contratto  di  servizi  o  di  un
          contratto per la fornitura di acqua,  gas  o  elettricita',
          quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
          quantita' determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto
          digitale che non  e'  fornito  su  un  supporto  materiale:
          «della conclusione del contratto.»; 
                b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o
          un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  da   Lei   designato,
          acquisisce il possesso fisico dei beni.»; 
                c) nel caso di un contratto relativo a beni  multipli
          ordinati dal consumatore in un  solo  ordine  e  consegnati
          separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal  vettore
          e  da  Lei  designato,  acquisisce   il   possesso   fisico
          dell'ultimo bene.»; 
                d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di
          un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui  Lei
          o un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  da  Lei  designato,
          acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»; 
                e) nel caso di un contratto per la consegna periodica
          di beni durante un determinato periodo di  tempo:  «in  cui
          Lei o un terzo, diverso dal vettore  e  da  Lei  designato,
          acquisisce il possesso fisico del primo bene.» 
              [2.]  Inserire  il  nome,  l'indirizzo  geografico   e,
          qualora disponibili, il numero di telefono e l'indirizzo di
          posta elettronica. 
              [3.] Se Lei  da'  al  consumatore  la  possibilita'  di
          compilare  e  inviare  elettronicamente   le   informazioni
          relative  al  recesso  dal  contratto  sul  Suo  sito  web,
          inserire quanto segue:  «Puo'  anche  compilare  e  inviare
          elettronicamente il modulo  tipo  di  recesso  o  qualsiasi
          altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire
          l'indirizzo].  Nel  caso  scegliesse  detta   opzione,   Le
          trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del
          recesso su un  supporto  durevole  (ad  esempio  per  posta
          elettronica).» 
              [4.] Per i contratti di vendita nei quali  Lei  non  ha
          offerto di ritirare i beni in  caso  di  recesso,  inserire
          quanto segue: «Il rimborso  puo'  essere  sospeso  fino  al
          ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione
          da parte del consumatore  di  aver  rispedito  i  beni,  se
          precedente.» 
              [5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni  oggetto  del
          contratto: 
                a) Inserire: 
                  - «Ritireremo i beni.»; oppure 
                  - «E' pregato di rispedire i beni o di  consegnarli
          a noi o a . [inserire il nome e l'indirizzo geografico,  se
          del caso, della persona da Lei  autorizzata  a  ricevere  i
          beni], senza indebiti ritardi  e  in  ogni  caso  entro  14
          giorni dal giorno in cui ci ha comunicato  il  suo  recesso
          dal presente contratto. Il termine  e'  rispettato  se  Lei
          rispedisce i beni prima della scadenza del  periodo  di  14
          giorni.» 
                b) Inserire: 
                  - «I costi della restituzione dei  beni  saranno  a
          nostro carico.», 
                  - «I costi  diretti  della  restituzione  dei  beni
          saranno a Suo carico.», 
                  - Se, in un contratto a distanza, Lei non offre  di
          sostenere il costo della restituzione  dei  beni  e  questi
          ultimi, per loro natura,  non  possono  essere  normalmente
          restituiti a mezzo  posta:  «Il  costo  diretto  di  .  EUR
          [inserire l'importo] per la restituzione dei beni  sara'  a
          Suo carico.»; oppure se il  costo  della  restituzione  dei
          beni non puo' essere ragionevolmente calcolato in anticipo:
          «Il costo diretto della restituzione dei beni sara'  a  Suo
          carico. Il costo e' stimato essere pari  a  un  massimo  di
          circa . EUR [inserire l'importo].», oppure 
                  - Se, in caso di un contratto negoziato  fuori  dei
          locali commerciali, i beni, per loro  natura,  non  possono
          essere normalmente restituiti a mezzo posta  e  sono  stati
          consegnati  al  domicilio  del  consumatore  alla  data  di
          conclusione del contratto:  «Ritireremo  i  beni  a  nostre
          spese.» 
                c)  inserire:  «Lei  e'   responsabile   solo   della
          diminuzione  del  valore  dei  beni   risultante   da   una
          manipolazione del bene diversa  da  quella  necessaria  per
          stabilire la natura, le caratteristiche e il  funzionamento
          dei beni.» 
              [6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua,
          gas ed elettricita', quando non sono messi in vendita in un
          volume  limitato  o  in   quantita'   determinata,   o   di
          teleriscaldamento,  inserire  quanto  segue:  «Se  Lei   ha
          chiesto  di  iniziare  la  prestazione  di  servizi  o   la
          fornitura   di   acqua/gas   elettricita'/teleriscaldamento
          [cancellare la dicitura  inutile]  durante  il  periodo  di
          recesso, e' tenuto a pagarci  un  importo  proporzionale  a
          quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci  comunicato
          il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte  le
          prestazioni previste dal contratto.» 
 
          B. Modulo di recesso tipo - ai sensi dell'art. 49, comma 1,
                                  lett. h) - 
 
              (compilare e restituire il presente modulo solo  se  si
          desidera recedere dal contratto) 
              -  Destinatario  [il  nome,  l'indirizzo  geografico  e
          l'indirizzo di posta elettronica devono essere inseriti dal
          professionista]: 
              - Con la presente io/noi (*)  notifichiamo  il  recesso
          dal  mio/nostro  (*)  contratto  di  vendita  dei  seguenti
          beni/servizi (*) 
              - Ordinato il (*)/ricevuto il (*) 
              - Nome del/dei consumatore(i) 
              - Indirizzo del/dei consumatore(i) 
              - Firma del/dei consumatore(i)  (solo  se  il  presente
          modulo e' notificato in versione cartacea) 
              - Data 
              (*) Cancellare la dicitura inutile."».